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Guida · Personale ATA

Personale ATA: obblighi, sanzioni disciplinari e codice disciplinare nel contratto 2019-2021

Gli articoli 22-25 del contratto 2019-2021: gli obblighi del dipendente, le sanzioni dal rimprovero al licenziamento e i comportamenti che le fanno scattare per il personale ATA.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Guida sul testo in vigore Verificata sui documenti ufficiali il

Ampio corridoio luminoso di una scuola con grandi vetrate
Immagine illustrativa: un corridoio scolastico. Foto: Nadia Eimandoust · origine · CC BY-SA 4.0

Per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) delle scuole la responsabilità disciplinare è regolata dal Titolo V della parte comune del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, negli articoli da 22 a 25. Questi articoli sostituiscono le regole corrispondenti del contratto del 2018. Riassumiamo il testo: l’elenco completo dei comportamenti e le parole esatte sono nel contratto.

A chi si applica

L’articolo 22 dice che le regole del Titolo valgono per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative (e per il personale degli enti e istituzioni di ricerca, delle università e il personale amministrativo e tecnico dell’AFAM). Per i docenti della scuola, precisa il testo, «sono previste, nelle Sezioni di riferimento, specifiche disposizioni» su obblighi e codice disciplinare: ne parliamo in fondo.

Gli obblighi del dipendente (articolo 23)

Il dipendente conforma la condotta al dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, anteponendo la legge e l’interesse pubblico agli interessi privati, e rispetta il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e quello adottato dalla propria amministrazione. Tra gli obblighi indicati:

  • collaborare con diligenza, osservando il contratto, le disposizioni di servizio e le norme su sicurezza e ambiente di lavoro;
  • rispettare il segreto d’ufficio e non usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni d’ufficio;
  • rispettare l’orario di lavoro e le formalità per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente o del responsabile (nelle scuole il responsabile è chi ha l’incarico di DSGA);
  • mantenere nei rapporti con colleghi e utenti una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
  • non svolgere, durante la malattia o l’infortunio, attività che ritardino il recupero psico-fisico e, in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio, salvo comprovato impedimento;
  • eseguire le disposizioni dei superiori: se l’ordine è palesemente illegittimo si deve fare rimostranza dichiarandone le ragioni, ma se l’ordine è rinnovato per iscritto c’è il dovere di eseguirlo, salvo che l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
  • non chiedere né accettare compensi, regali o altre utilità in connessione con il lavoro, salvo i casi ammessi dal codice di comportamento;
  • avere cura dei locali, dei mobili e degli strumenti affidati e non usare per ragioni estranee al servizio ciò che è di proprietà dell’amministrazione;
  • comunicare la residenza e l’eventuale dimora temporanea, con ogni mutamento, e comunicare l’esistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali;
  • astenersi dalle decisioni che coinvolgono interessi propri, del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.

Il personale ATA delle scuole ha in più alcuni obblighi legati alla comunità scolastica (comma 4): favorire l’informazione e la collaborazione con famiglie e studenti; mantenere, anche nell’uso dei canali sociali informatici, una condotta coerente con le finalità educative della scuola; rispettare i doveri di vigilanza sugli studenti e, nell’ambito della vigilanza, segnalare i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza; tenere i registri e la documentazione previsti per il proprio profilo professionale.

Le sanzioni (articolo 24)

Le violazioni degli obblighi danno luogo, secondo la gravità, alle seguenti sanzioni, sempre dopo un procedimento disciplinare:

  1. rimprovero verbale, dato dal responsabile della struttura e annotato nel fascicolo personale;
  2. rimprovero scritto (censura);
  3. multa fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;
  4. sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
  5. sospensione da 11 giorni fino a un massimo di sei mesi;
  6. licenziamento con preavviso;
  7. licenziamento senza preavviso.

Il decreto legislativo 165 del 2001 prevede inoltre altre sospensioni senza stipendio, decise in ogni caso dall’ufficio per i procedimenti disciplinari: fino a quindici giorni (articolo 55-bis, comma 7), da tre giorni a tre mesi (articolo 55-sexies, comma 1) e fino a tre mesi (articolo 55-sexies, comma 3). Per l’autorità competente e per forme, termini e obblighi del procedimento il contratto rinvia all’articolo 55-bis dello stesso decreto.

Due regole generali: dopo due anni dall’irrogazione non si può più tenere conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari, e le sanzioni non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere. L’importo delle multe va al bilancio dell’amministrazione ed è destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

Come si sceglie la sanzione (articolo 25, commi 1 e 2)

Il tipo e l’entità della sanzione seguono i principi di gradualità e proporzionalità e dipendono da criteri come:

  • l’intenzionalità del comportamento e il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche in rapporto alla prevedibilità dell’evento;
  • la rilevanza degli obblighi violati e le responsabilità della posizione di lavoro occupata;
  • il danno o il pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi, o il disservizio;
  • le circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nel biennio previsto dalla legge e al comportamento verso gli utenti;
  • il concorso di più lavoratori nella violazione;
  • il coinvolgimento di minori affidati alla vigilanza del dipendente.

Chi ha commesso più mancanze con un’unica azione, o con azioni collegate accertate in un unico procedimento, riceve la sanzione prevista per la mancanza più grave.

Quali comportamenti, con quale sanzione (articolo 25)

Ecco alcuni esempi tratti dall’articolo, che contiene un elenco più ampio.

Dal rimprovero alla multa di quattro ore (comma 3): inosservanza delle disposizioni di servizio, delle delibere degli organi collegiali o dell’orario di lavoro; condotta non corretta verso superiori, colleghi, utenti o terzi; per gli ATA, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione; negligenza nei compiti assegnati e nella cura dei locali e dei beni; inosservanza delle norme su prevenzione degli infortuni e sicurezza, se non ne è derivato danno; insufficiente rendimento.

Sospensione fino a dieci giorni (comma 4): recidiva o particolare gravità delle mancanze precedenti; assenza ingiustificata o arbitrario abbandono del servizio, con una sanzione graduata sulla durata dell’assenza e sul disservizio; per gli ATA, mancato trasferimento sin dal primo giorno nella sede assegnata dopo una mobilità (esclusi i supplenti brevi); attività che ritardano il recupero durante la malattia; manifestazioni ingiuriose verso l’amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero; comportamenti aggressivi, ostili e denigratori, minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori verso altri dipendenti, utenti o terzi, quando non ricorrono la gravità e la reiterazione che portano al licenziamento; violazione dei doveri di vigilanza sugli studenti; violazione del segreto d’ufficio su atti non soggetti a pubblicità.

Sospensione da 11 giorni a sei mesi (comma 8): recidiva nel biennio delle mancanze appena viste; atti o comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale, anche quando non c’è gravità e reiterazione o non riguardano studenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro; fino a due assenze ingiustificate in continuità con giornate festive e di riposo settimanale; assenze collettive ingiustificate nei periodi in cui serve assicurare la continuità del servizio; violazione degli obblighi di vigilanza su studenti minorenni causata dall’assenza dal servizio o dall’abbandono arbitrario; per gli ATA, atti in violazione dei doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione.

Licenziamento (comma 9). Con preavviso, per esempio: recidiva nelle sospensioni più gravi; dichiarazioni false e mendaci rese per ottenere un vantaggio nelle procedure di mobilità; mancata ripresa del servizio, salvo comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione; molestie a carattere sessuale in caso di recidiva nel biennio, di particolare gravità o se compiute nei confronti di allievi; alcune ipotesi dell’articolo 55-quater del decreto legislativo 165 del 2001 (ne parliamo nella guida al licenziamento disciplinare). Senza preavviso, per esempio: gravi fatti illeciti di rilevanza penale; alcune condanne penali, anche non passate in giudicato; fatti o atti dolosi di gravità tale da non consentire neppure provvisoriamente la prosecuzione del rapporto; le altre ipotesi dell’articolo 55-quater.

Le mancanze non previste espressamente sono comunque sanzionate con gli stessi criteri, facendo riferimento agli obblighi dell’articolo 23. Il codice disciplinare deve avere la massima pubblicità sul sito istituzionale dell’amministrazione.

E per i docenti?

L’articolo 48 del contratto, nella sezione scuola, non elenca infrazioni e sanzioni per i docenti: rinvia a una specifica sessione negoziale nazionale, da concludere entro luglio 2024, per definire tipologia delle infrazioni, sanzioni e una procedura di conciliazione non obbligatoria, ricordando che il potere disciplinare deve reprimere condotte antidoverose dell’insegnante e non sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. Nel frattempo, dice il testo, resta ferma la disciplina del decreto legislativo 297 del 1994 (Capo IV, sezione sulle sanzioni disciplinari), con due aggiunte: la sanzione per atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale verso studenti affidati alla vigilanza, anche senza gravità o reiterazione, e quella per dichiarazioni false che danno un vantaggio nelle procedure di mobilità. Questo articolo non verifica se la sessione negoziale sia poi stata conclusa.

Cosa tenere presente

Il contratto fissa il quadro nazionale; ogni caso concreto dipende dai fatti e dal procedimento disciplinare, per il quale il contratto rinvia all’articolo 55-bis del decreto legislativo. Per una situazione reale rivolgiti a un sindacato o all’ufficio competente. Per gli altri articoli sulle regole del rapporto di lavoro c’è la guida a diritti e doveri del personale.

Fonti ufficiali

Questa guida è stata scritta da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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