Il punteggio finale dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo si esprime in centesimi. Lo stabilisce l’articolo 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017: ecco come si compone, secondo il testo vigente.
Come si arriva ai cento punti
L’esame comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio (articolo 17, comma 2). Il punteggio finale è la somma di:
- i punti attribuiti dalla commissione alle prove e al colloquio: al massimo venti punti per ciascuna prova scritta e venti per il colloquio, quindi fino a sessanta;
- i punti del credito scolastico, fino a quaranta. Come si assegna il credito è spiegato nell’articolo Credito scolastico.
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è sessanta centesimi. L’esame è validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove.
L’integrazione fino a tre punti
La commissione può integrare motivatamente il punteggio fino a un massimo di tre punti se il candidato ha ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d’esame.
La lode
La commissione, all’unanimità, può attribuire motivatamente la lode a chi ottiene il punteggio massimo di cento punti senza usare l’integrazione, a due condizioni:
- il credito scolastico massimo, con voto unanime del consiglio di classe;
- il punteggio massimo in ogni prova d’esame.
Gli esiti
L’esito delle prove scritte è pubblicato per tutti i candidati all’albo dell’istituto sede della commissione almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio del colloquio. L’esito finale, con il punteggio e l’eventuale lode, è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati della classe; in caso di mancato superamento compare solo l’indicazione «non diplomato».
Per i candidati assenti a una o più prove per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, sono previste una sessione suppletiva e una straordinaria e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento.
Per fare i conti con i tuoi punteggi c’è lo strumento Voto della maturità.