Come funziona il calcolo
L'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le scuole del sistema nazionale di istruzione (escluse le scuole straniere in Italia e quelle europee) costituiscano le classi iniziali di primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado con criteri di equa distribuzione, in modo che il numero degli alunni che rientrano nei requisiti non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.
I requisiti sono due. Nella scuola primaria rientrano gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia. Nelle secondarie di primo e secondo grado rientrano gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione. Il limite non riguarda quindi tutti gli alunni stranieri, ma solo quelli con questi requisiti.
Il calcolo è aritmetico: il numero degli alunni con i requisiti non deve superare il 30 per cento del totale della classe. Per questo il numero massimo si ottiene arrotondando per difetto: in una classe di 25 alunni il 30 per cento è 7,5, quindi al massimo 7 alunni. Con esattamente il 30 per cento (per esempio 6 su 20) il limite è rispettato.
Se le domande di iscrizione non permettono di rispettare il limite, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici, adottano misure organizzative per garantire una presenza equilibrata tra le scuole vicine, nel rispetto della prossimità al domicilio. Per l'inserimento in corso d'anno nelle classi prime, e a inizio o in corso d'anno nelle classi successive, le scuole inseriscono gli alunni in classi dove i limiti non siano superati già dal 2026/2027 (comma 3).
Lo strumento controlla solo l'aritmetica del limite: non stabilisce quali alunni rientrino nei requisiti. Il decreto-legge è in vigore dal 1° ottobre 2026 ma deve essere convertito in legge dal Parlamento: in sede di conversione il testo può cambiare e lo strumento sarà aggiornato.
Esempi svolti
Limite rispettato
Classe prima di 25 alunni, 7 con i requisiti.
- Il 30% di 25 è 7,5: il massimo consentito è 7
- Gli alunni con i requisiti sono 7: 7 ÷ 25 = 28%
Risultato: Limite rispettato (28%); la classe è al limite, non se ne possono aggiungere altri.
Limite superato
Classe prima di 25 alunni, 8 con i requisiti.
- Il massimo consentito è 7
- 8 ÷ 25 = 32%, oltre il 30%
- Per 8 alunni con i requisiti servirebbero almeno 27 alunni in classe (8 ÷ 27 = 29,6%)
Risultato: Limite superato di 1 alunno (32%).
Esattamente al 30%
Classe prima di 20 alunni, 6 con i requisiti.
- Il 30% di 20 è esattamente 6
- 6 ÷ 20 = 30%: il numero «non supera» il 30 per cento
Risultato: Limite rispettato (30%).
Una classe piccola
Classe prima di 10 alunni, 4 con i requisiti.
- Il 30% di 10 è 3: il massimo consentito è 3
- 4 ÷ 10 = 40%
Risultato: Limite superato di 1 alunno (40%).
Posti ancora disponibili
Classe prima di 27 alunni, 6 con i requisiti.
- Il 30% di 27 è 8,1: il massimo consentito è 8
- 6 ÷ 27 = 22,2%
Risultato: Limite rispettato (22,2%): se ne potrebbero ancora inserire 2.
Domande frequenti
Da quando vale il limite del 30% nelle classi prime?
Per la formazione delle classi iniziali dall'anno scolastico 2027/2028; per le iscrizioni in corso d'anno e quelle a inizio o in corso d'anno alle classi successive, già dal 2026/2027 (decreto-legge 170/2026, art. 13, commi 1 e 3).
Il limite riguarda tutti gli alunni stranieri?
No: riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana che rientrano nei requisiti del comma 1. In primaria, chi non è nato in Italia o non ha frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia; nelle secondarie, chi non ha frequentato con esito positivo per almeno tre anni scolastici il sistema nazionale di istruzione.
Come si arrotonda il numero massimo?
Per difetto: il numero degli alunni con i requisiti non può essere maggiore del 30 per cento del totale. In una classe di 25 alunni il massimo è 7.
Cosa succede se una scuola non riesce a rispettare il limite?
Gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici, adottano misure per garantire una presenza equilibrata tra le scuole vicine, rispettando la prossimità al domicilio, la dislocazione dei plessi e particolari esigenze familiari documentate (art. 13, comma 2).
Ci sono risorse per le scuole che non rispettano il limite?
Il decreto istituisce un fondo di 3.400.000 euro per il 2027 e di 14.139.760 euro dal 2028 per attività extracurricolari di potenziamento della lingua italiana nelle scuole in cui il limite non può essere rispettato (art. 13, comma 4).
Gli alunni cittadini dell'Unione europea rientrano nel calcolo?
Il testo non li distingue: secondo il dossier del Servizio Studi, se soddisfano gli altri requisiti sembrerebbero rientrare nel calcolo del 30 per cento. È un punto su cui il Parlamento può intervenire.
Il decreto-legge è definitivo?
No: è in vigore dal 1° ottobre 2026 ma deve essere convertito in legge entro i termini previsti, e il testo può cambiare. Aggiorneremo lo strumento se succede.
Lo strumento stabilisce chi rientra nei requisiti?
No: controlla solo l'aritmetica del limite. Chi rientra nei requisiti lo stabilisce la scuola applicando il testo del decreto.
I dati che inserisco vengono salvati?
No. Il calcolo avviene nel tuo browser e nulla viene inviato ai nostri server.