Liceo: mancano ore
Liceo; ore svolte: 30 in terza, 40 in quarta, 10 in quinta.
- Ore svolte: 30 + 40 + 10 = 80
- Ore minime per i licei: 90
- Ore mancanti: 90 − 80 = 10 (88,9% del minimo)
Risultato: Mancano 10 ore.
Scegli il tipo di scuola e inserisci le ore svolte in terza, quarta e quinta: vedi quante ne mancano al minimo.
In breve: Le ore minime di PCTO, oggi chiamati formazione scuola-lavoro, sono 90 nei licei, 150 negli istituti tecnici e 210 negli istituti professionali, da svolgere nel secondo biennio e nell'ultimo anno (nei professionali nel triennio terminale).
Strumento indicativo: fa fede l’ufficio competente. I calcoli avvengono nel tuo browser e nessun dato viene inviato ai nostri server.
Durata complessiva non inferiore a quella indicata, nel periodo di studi previsto per ciascun tipo di scuola.
| Tipo di scuola | Periodo | Ore minime |
|---|---|---|
| Istituti professionali | triennio terminale | 210 |
| Istituti tecnici | secondo biennio e ultimo anno | 150 |
| Licei | secondo biennio e quinto anno | 90 |
Fonte: legge 145/2018, art. 1, comma 784, lettere a), b) e c).
La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 784) ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» (PCTO) e ha fissato la durata complessiva minima: non meno di 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali, non meno di 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici, non meno di 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Dall'anno scolastico 2025/2026 i percorsi sono ridenominati «formazione scuola-lavoro» (comma 784-octies); la vecchia sigla PCTO resta quella con cui li cercano ancora in molti. Gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi e le finalità educative restano quelli previsti dalla normativa vigente.
Lo strumento somma le ore svolte nei tre anni (terza, quarta e quinta) e le confronta con il minimo del tuo tipo di scuola: ti dice quante ne mancano o di quante hai superato il minimo. Se indichi anche le ore già programmate dalla scuola, verifica se con quelle si arriva al minimo.
Il minimo è la durata complessiva che i percorsi della scuola devono avere. Come vengono distribuite le ore tra gli anni, le attività e le strutture ospitanti lo decide il progetto della scuola, coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (comma 784-bis): per il tuo caso chiedi al docente referente.
L'esame di maturità tiene conto anche della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro (D.Lgs. 62/2017, art. 12, comma 2). Lo strumento non stabilisce se un candidato sia ammesso all'esame: quello è regolato da altre norme e dalla scuola.
Liceo; ore svolte: 30 in terza, 40 in quarta, 10 in quinta.
Risultato: Mancano 10 ore.
Istituto tecnico; ore svolte: 40 in terza, 60 in quarta, 30 in quinta.
Risultato: Mancano 20 ore.
Istituto professionale; ore svolte: 70 in terza, 80 in quarta, 70 in quinta.
Risultato: Minimo raggiunto, con 10 ore in più.
Liceo; ore svolte: 50 in terza e 0 nelle altre; ore ancora previste dalla scuola: 45.
Risultato: Con le ore previste si arriva a 95: il minimo è raggiunto.
Dipende dal tipo di scuola: almeno 90 ore nei licei (secondo biennio e quinto anno), 150 negli istituti tecnici (secondo biennio e ultimo anno) e 210 negli istituti professionali (triennio terminale), secondo la legge 145/2018, art. 1, comma 784.
Almeno 90 ore complessive nel secondo biennio e nel quinto anno (comma 784, lettera c).
Almeno 150 ore complessive nel secondo biennio e nell'ultimo anno (comma 784, lettera b).
Almeno 210 ore complessive nel triennio terminale del percorso di studi (comma 784, lettera a).
PCTO sta per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nome dato nel 2019 ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Dall'anno scolastico 2025/2026 la denominazione è «formazione scuola-lavoro» (L. 145/2018, art. 1, comma 784-octies).
Sì: i minimi si riferiscono al secondo biennio e all'ultimo anno (nei professionali al triennio terminale), cioè a terza, quarta e quinta. Come vengono distribuite lo decide la scuola nel suo progetto.
Lo strumento non lo stabilisce. L'esame di maturità tiene conto della partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro (D.Lgs. 62/2017, art. 12, comma 2); per l'ammissione fanno fede le norme in vigore e le indicazioni della tua scuola: chiedi al docente referente.
Sono la durata complessiva minima dei percorsi prevista dalla legge. Il numero di ore del tuo percorso e le attività sono definiti dalla scuola nel suo progetto, coerente con il piano triennale dell'offerta formativa.
La scuola: il docente referente o la segreteria possono comunicarti il conteggio aggiornato. Lo strumento somma i numeri che inserisci tu.
Sì, per esempio 12,5. Vanno bene la virgola e il punto.
No. Il calcolo avviene nel tuo browser e nulla viene inviato ai nostri server, a meno che tu scelga di allegare i valori a una segnalazione.
Regole valide per testo vigente al 14 ottobre 2026 (anno scolastico 2026/27). Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026 (versione 1.0.0).
Il risultato non ti torna, una norma è cambiata o c’è un errore nel testo? Dicci cosa non va: leggiamo ogni segnalazione e correggiamo.
Statistiche anonime
Usiamo Google Analytics per capire quali pagine sono utili. Parte solo se accetti; puoi cambiare idea in ogni momento. Informativa privacy · Cookie policy
Porta ScuolaScuola sul telefono
Scadenze, notizie e calcolatori a un tocco, come un'app: gratis e senza passare dallo store.
Tocca il pulsante Condividi del browser e poi «Aggiungi alla schermata Home».