L’articolo 11 del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 riguarda i cantieri di edilizia scolastica finanziati con il PNRR che non faranno in tempo a concludersi entro il termine del Piano. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 ma va convertito in legge.
Quali interventi
La norma si applica agli interventi che hanno insieme quattro caratteristiche, come ricostruisce il dossier del Servizio Studi:
- riguardano l’edilizia scolastica;
- sono di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito;
- sono finanziati, almeno in parte, con risorse del PNRR;
- sono stati avviati in attuazione del Piano, ma non ultimati entro il termine di conclusione dello stesso.
Cosa cambia: i poteri commissariali proseguono
Per questi interventi continuano ad applicarsi, fino al completamento dei lavori, le disposizioni dell’articolo 7-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020. Quelle norme prevedono che i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operino con i poteri dei commissari straordinari per garantire la rapida esecuzione dei lavori, e che possano avvalersi delle strutture dell’amministrazione centrale o territoriale, di altre amministrazioni pubbliche e di società da esse controllate per il supporto tecnico. Il dossier ricorda che la norma richiamata prevedeva originariamente questi poteri fino al 31 dicembre 2020 e che, nel testo richiamato dal decreto, valgono fino al 31 dicembre 2026 per gli interventi di edilizia scolastica.
I poteri dei commissari straordinari, ricostruisce il dossier, consentono tra l’altro di assumere le determinazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione dei lavori anche sospesi e di rielaborare e approvare i progetti non ancora appaltati; l’approvazione dei progetti sostituisce autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta, con eccezioni per i beni culturali e paesaggistici e per la tutela ambientale.
La relazione illustrativa spiega che l’obiettivo è assicurare continuità amministrativa e operativa alle opere avviate nel PNRR che, non concluse entro il termine del Piano, proseguiranno con ulteriori risorse nazionali ed europee.
Supporto tecnico al Ministero: fino al 2%
Il Ministero può destinare allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico (programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi) una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate a quegli interventi, con due condizioni: gli interventi non devono essere beneficiari del Fondo per l’avvio di opere indifferibili e non deve essere già stata usata la quota di assistenza tecnica prevista dalla norma richiamata. Per queste attività il Ministero può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche o ricorrere ad affidamenti in house a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.
Poiché si tratta di un decreto-legge, il testo può cambiare in sede di conversione: la pubblicheremo aggiornata se succede.