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Normativa

Formazione incentivata dei docenti: il 10% una tantum fissato dal decreto-legge 170/2026

Il decreto-legge 170/2026 fissa al 10% dello stipendio l'elemento una tantum per i docenti che superano il percorso formativo triennale. Le regole e i fondi.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 15 ottobre 2026

Aula vuota con banchi, lavagne e molte piante in vaso, con grandi finestre che danno sul verde
Immagine illustrativa: un'aula scolastica vuota. Foto: AKA MBG · origine · CC0

L’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 interviene sul compenso che spetta ai docenti di ruolo che superano il percorso di formazione in servizio incentivata. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026, ma il Parlamento deve convertirlo in legge e può modificarlo.

Cosa stabilisce il decreto

L’articolo 16-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 prevede, per i docenti di ruolo di ogni ordine e grado che superano il percorso formativo triennale con una valutazione individuale positiva, un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio. Spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilirlo, in una misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento.

Il decreto-legge 170/2026 aggiunge una norma transitoria: finché la contrattazione collettiva nazionale non lo definisce, l’elemento una tantum è stabilito nella misura del 10% del trattamento stipendiale in godimento.

Come funziona il percorso di formazione

Le regole sono nell’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017:

  • il sistema di formazione e aggiornamento permanente vale per i docenti di ruolo, con percorsi di durata almeno triennale, ed è stato introdotto a partire dall’anno scolastico 2023/2024 nell’ambito del PNRR;
  • l’accesso è volontario dal 2023/2024 e diventa obbligatorio per i docenti immessi in ruolo dopo l’adeguamento del contratto collettivo;
  • le attività formative si svolgono fuori dall’orario di insegnamento e sono retribuite, anche a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;
  • sono previste verifiche intermedie ogni anno, sulla base di una relazione del docente, e una verifica finale. Le fa il comitato per la valutazione dei docenti, integrato nella verifica finale da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto. Se una verifica non è superata, si può ripetere l’anno successivo;
  • la progressione salariale di anzianità resta ferma: l’elemento una tantum si aggiunge.

L’assegno stabile da 5.650 euro

Chi supera con valutazione positiva tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili può essere incentivato in modo stabile e maturare un assegno annuale ad personam di 5.650 euro, che si somma allo stipendio. L’assegno è riservato a un contingente di docenti, comunque non superiore a 8.000 unità per ciascuno degli anni scolastici dal 2032/2033 al 2035/2036. Chi lo ottiene deve rimanere nella stessa scuola per almeno il triennio successivo. Dal 2036/2037 il contingente massimo è fissato in 32.000 unità e l’accesso è soggetto al regime autorizzatorio previsto dalla norma.

Le risorse

Per l’elemento una tantum e per l’assegno stabile esiste un Fondo per l’incentivo alla formazione presso il Ministero dell’istruzione e del merito. Secondo il testo dell’articolo 16-ter, comma 5, la dotazione è di 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni nel 2027, 160 milioni nel 2028, 236 milioni nel 2029, 311 milioni nel 2030 e 387 milioni a decorrere dal 2031.

Il riconoscimento è selettivo e non generalizzato: va ai docenti con valutazione individuale positiva, secondo i criteri della contrattazione collettiva e nei limiti del fondo. La stessa norma prevede che gli oneri siano coperti in parte con un adeguamento dell’organico dell’autonomia del personale docente, escluso il sostegno, che il testo fissa in 669.075 posti nel 2026/2027 e in 660.325 posti dal 2031/2032, e in parte con la riduzione di un altro fondo.

Il decreto-legge 170/2026 interviene anche su questo fondo: l’articolo 2, comma 1, incrementa di 30 milioni di euro per il 2026 e di 40 milioni per il 2027 il fondo dell’articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022, per le attività di orientamento, inclusione e contrasto della dispersione scolastica, e per il 2027 copre 20 milioni di questo aumento con una riduzione di pari importo del Fondo per l’incentivo alla formazione.

Cosa resta da definire

Il 10% è una misura provvisoria: l’importo definitivo e i criteri di valutazione devono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro la forbice dal 10 al 20% prevista dalla legge. Questo articolo si basa sul testo del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale e sul testo vigente dell’articolo 16-ter su Normattiva: lo aggiorneremo se il Parlamento modificherà il decreto o se verrà firmato un nuovo contratto.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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