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Normativa

Istituti tecnici e professionali diventano «licei»: cosa prevede il decreto-legge 170/2026

Il decreto-legge 170/2026 cambia il nome di tecnici e professionali in licei tecnologici e professionali e ridisegna il monte ore dell'area di indirizzo.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 15 ottobre 2026

Edificio scolastico moderno con pareti bianche e ampie vetrate che si affaccia su un cortile pavimentato
Immagine illustrativa: l'edificio dell'ITIS Carlo Zuccante. Foto: ITIS Carlo Zuccante (Ugo Carmeni) · origine · CC BY 4.0

L’articolo 9 del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 fa due cose per gli istituti tecnici e professionali: ne cambia il nome e modifica la distribuzione delle ore nell’area di indirizzo degli istituti tecnici. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 ma deve essere convertito in legge dal Parlamento, che può modificarlo. Al Senato il disegno di legge di conversione è l’A.S. 2053.

Un nuovo nome per tecnici e professionali

Il comma 2 stabilisce che gli istituti tecnici assumono la denominazione di «licei tecnologici» e gli istituti professionali quella di «licei professionali». Anche i nomi degli indirizzi di studio sono sostituiti, ovunque compaiano, con quelli dell’allegato 1 al decreto. L’elenco, riportato nel dossier parlamentare, comprende 11 licei tecnologici e 11 licei professionali.

Licei tecnologici, settore economico:

  • amministrazione, finanza e marketing;
  • turismo.

Licei tecnologici, settore tecnologico-ambientale:

  • agraria, agroalimentare e agroindustria;
  • chimica;
  • costruzioni, ambiente e territorio;
  • elettronica ed elettrotecnica;
  • grafica e comunicazione;
  • informatica e telecomunicazioni;
  • meccanica, meccatronica ed energia;
  • sistema moda;
  • trasporti e logistica.

Licei professionali:

  • agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
  • pesca commerciale e produzioni ittiche;
  • industria e artigianato per il Made in Italy;
  • manutenzione e assistenza tecnica;
  • gestione delle acque e risanamento ambientale;
  • servizi commerciali;
  • enogastronomia e ospitalità alberghiera;
  • servizi culturali e dello spettacolo;
  • servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
  • arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
  • arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

La norma precisa che l’assetto ordinamentale resta quello del decreto legislativo n. 61 del 2017 e dell’articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022. Secondo la relazione tecnica citata dal dossier, si tratta di un intervento «meramente nominalistico»: non cambia l’ordinamento né i profili educativi, culturali e professionali dei percorsi. La relazione illustrativa spiega che la nuova denominazione vuole riconoscere la pari dignità culturale ed educativa dei percorsi tecnici e professionali.

Il monte ore degli istituti tecnici

Il comma 1 riguarda solo gli istituti tecnici e sostituisce le tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato 2-ter del decreto-legge n. 144 del 2022, nell’ambito della riforma degli istituti tecnici prevista dal PNRR. Il nuovo ordinamento parte dalle classi prime dell’anno scolastico 2026/2027.

  • Area di istruzione generale (tabella 1): non cambia nulla. Il monte ore resta di 1.221 ore nel primo biennio, 990 nel secondo biennio e 462 nel quinto anno.
  • Area di indirizzo flessibile (tabelle 2 e 3): le ore restano 891 nel primo biennio, 1.122 nel secondo biennio e 528 nel quinto anno, ma cambia la ripartizione tra gli ambiti.

Il dossier del Servizio Studi confronta le nuove tabelle con quelle precedenti:

  • primo biennio: le 132 ore che prima erano a disposizione della scuola vengono assorbite dagli ambiti di indirizzo. Nel settore economico gli «elementi di base dell’indirizzo» passano da 495 a 627 ore; nel settore tecnologico-ambientale le «scienze sperimentali» passano da 297 a 429 ore;
  • secondo biennio: per entrambi i settori gli «elementi caratterizzanti l’indirizzo» salgono da 924 a 990 ore e la quota a disposizione della scuola scende da 198 a 132 ore;
  • quinto anno: gli «elementi caratterizzanti l’indirizzo» passano da 297 a 429 ore e la quota a disposizione della scuola da 231 a 99 ore.

In tutto la quota di curricolo lasciata alla progettazione delle scuole passa da 561 a 231 ore, con una riduzione di 330 ore, pari a circa il 59% di quella precedente. Il monte ore complessivo resta invariato: è una redistribuzione interna, con meno spazio per le scelte delle scuole e più ore negli ambiti di indirizzo fissati a livello nazionale.

Secondo la relazione tecnica, la modifica serve a preservare l’identità dell’istruzione tecnica e ad avere un curricolo nazionale più omogeneo. Nel primo biennio questo dovrebbe rendere più facile il passaggio da un indirizzo all’altro, in coerenza con l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 127 del 2025. Il dossier precisa che resta la quota di autonomia del 20% dell’orario complessivo di ciascun periodo, con cui le scuole possono potenziare gli insegnamenti obbligatori e attivarne di nuovi, senza ridurre una disciplina di oltre il 25% del suo monte ore nel quinquennio.

Più fondi per i campus della filiera tecnologico-professionale

Il comma 3 aumenta le risorse del Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, istituito dalla legge n. 121 del 2024. Oltre ai 20 milioni di euro già previsti per il 2026 si aggiungono 10 milioni di euro per il 2027, coperti con una riduzione del fondo speciale di conto capitale. Il fondo serve alla progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi infrastrutturali dei campus.

Cosa aspettarsi

Trattandosi di un decreto-legge, le norme valgono già ma il Parlamento può cambiarle in sede di conversione. Questa scheda si basa sul testo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul dossier del 6 ottobre 2026; la pubblicheremo aggiornata se il testo cambierà.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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