Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, stabilisce quali vaccinazioni sono obbligatorie per i minori e che cosa devono fare scuole e famiglie all’iscrizione. Riassumiamo il testo vigente su Normattiva, limitandoci a quanto riguarda la scuola.
Quali vaccinazioni sono obbligatorie
Per i minori da zero a sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base al Calendario vaccinale nazionale per ciascuna coorte di nascita:
- anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella.
Le regioni e le province autonome assicurano inoltre l’offerta attiva e gratuita di altre vaccinazioni (anti-meningococcica B e C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus), che non sono obbligatorie. Il Ministro della salute può disporre, con decreto da adottare dopo tre anni dalla conversione del decreto e poi ogni tre anni, la cessazione dell’obbligatorietà di una o più delle vaccinazioni elencate nel secondo gruppo (morbillo, rosolia, parotite, varicella), con il parere delle Commissioni parlamentari.
Esoneri, omissione e differimento
- L’immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica del medico curante o da un’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione.
- Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.
Cosa si presenta all’iscrizione
I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie devono richiedere, all’atto dell’iscrizione di un minore da zero a sedici anni, la documentazione che comprova le vaccinazioni obbligatorie, oppure l’esonero, l’omissione o il differimento, oppure la formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale, che le esegue secondo la schedula vaccinale entro la fine dell’anno scolastico. La documentazione va completata entro il termine di scadenza dell’iscrizione. Può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000; in quel caso la documentazione deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno.
Il controllo con le aziende sanitarie
Dall’anno scolastico 2019/2020 le scuole trasmettono alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti dell’anno successivo di età da zero a sedici anni. Le aziende sanitarie restituiscono gli elenchi entro il 10 giugno, indicando chi non risulta in regola e non rientra in nessuna delle ipotesi di esonero, omissione, differimento o richiesta di vaccinazione. Nei dieci giorni successivi le scuole invitano i genitori a depositare la documentazione entro il 10 luglio; entro il 20 luglio inviano all’azienda sanitaria la documentazione arrivata o comunicano il mancato deposito. Le norme transitorie di chiarimento sulle regioni con anagrafi vaccinali sono nelle note del testo.
Conseguenze per la scuola
- Servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia (anche private non paritarie): la presentazione della documentazione è requisito di accesso; la mancata presentazione nei termini comporta la decadenza dall’iscrizione.
- Altri gradi di istruzione e centri di formazione professionale: la documentazione non è requisito di accesso né per frequentare né per partecipare agli esami, e la mancata presentazione non determina la decadenza dall’iscrizione.
- Classi: i minori che non sono vaccinati per accertato pericolo per la salute sono inseriti, di norma, in classi in cui sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati; entro il 31 ottobre di ogni anno le scuole comunicano alla azienda sanitaria le classi con più di due minori non vaccinati.
- Operatori: il testo prevedeva anche che gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentassero, entro tre mesi dalla conversione del decreto, una dichiarazione sulla propria situazione vaccinale.
Sanzioni per le famiglie
Se non si osserva l’obbligo, i genitori (o i tutori o affidatari) sono convocati dall’azienda sanitaria per un colloquio informativo. In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro; all’accertamento e all’irrogazione provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.
Per sapere quali vaccinazioni servono per un determinato bambino fanno fede il Calendario vaccinale e l’azienda sanitaria locale.