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Religione cattolica a scuola: chi sceglie se avvalersene, quando e come viene valutata

Il testo unico garantisce il diritto di avvalersi o no della religione cattolica: scelta all'iscrizione, nessuna discriminazione, nota al posto dei voti; norme specifiche per le altre confessioni.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 27 ottobre 2026

Un cero pasquale su un candelabro dorato
Immagine illustrativa Foto: No machine-readable author provided. Cnyborg assumed (based on copyright claims). · origine · CC BY-SA 3.0

All’iscrizione a scuola le famiglie scelgono se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC). La disciplina è nel testo unico sulla scuola (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), articoli da 309 a 311, nel testo vigente su Normattiva, che riassumiamo.

Come è organizzato l’insegnamento (articolo 309)

  • Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e dalle intese previste dal protocollo addizionale.
  • Per l’insegnamento il capo d’istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano.
  • I docenti incaricati fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento.
  • In luogo di voti e di esami viene redatta dal docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che se ne sono avvalsi, una speciale nota, consegnata con la scheda o la pagella, che riguarda l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Il diritto di scegliere (articolo 310)

  • È garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori.
  • La scelta si esercita all’atto dell’iscrizione, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
  • Per infanzia, primaria e medie il diritto è esercitato per ogni anno scolastico all’atto dell’iscrizione non d’ufficio dai genitori (o da chi esercita la responsabilità).
  • Gli studenti delle superiori lo esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico.

Altre confessioni religiose (articolo 311)

  • La Repubblica, garantendo la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
  • Nelle classi in cui ci sono alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa non possono aver luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per questi alunni effetti comunque discriminanti.
  • Per le confessioni diverse dalla cattolica si osservano le leggi sulle intese tra lo Stato e le singole confessioni.

Le attività alternative

Il testo di questi articoli non descrive le attività alternative: per cosa fare in alternativa all’ora di religione e come sono valutate valgono altre norme e le indicazioni della singola scuola. Per i criteri generali di valutazione leggi anche gli articoli sulla valutazione.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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