All’iscrizione a scuola le famiglie scelgono se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC). La disciplina è nel testo unico sulla scuola (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), articoli da 309 a 311, nel testo vigente su Normattiva, che riassumiamo.
Come è organizzato l’insegnamento (articolo 309)
- Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e dalle intese previste dal protocollo addizionale.
- Per l’insegnamento il capo d’istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano.
- I docenti incaricati fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento.
- In luogo di voti e di esami viene redatta dal docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che se ne sono avvalsi, una speciale nota, consegnata con la scheda o la pagella, che riguarda l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae.
Il diritto di scegliere (articolo 310)
- È garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori.
- La scelta si esercita all’atto dell’iscrizione, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
- Per infanzia, primaria e medie il diritto è esercitato per ogni anno scolastico all’atto dell’iscrizione non d’ufficio dai genitori (o da chi esercita la responsabilità).
- Gli studenti delle superiori lo esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico.
Altre confessioni religiose (articolo 311)
- La Repubblica, garantendo la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi.
- Nelle classi in cui ci sono alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa non possono aver luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per questi alunni effetti comunque discriminanti.
- Per le confessioni diverse dalla cattolica si osservano le leggi sulle intese tra lo Stato e le singole confessioni.
Le attività alternative
Il testo di questi articoli non descrive le attività alternative: per cosa fare in alternativa all’ora di religione e come sono valutate valgono altre norme e le indicazioni della singola scuola. Per i criteri generali di valutazione leggi anche gli articoli sulla valutazione.