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Iscrizioni

Alunni stranieri a scuola: diritto all'istruzione, iscrizione tutto l'anno e assegnazione alla classe

Minori stranieri: diritto all'istruzione a prescindere dal soggiorno, iscrizione con riserva, classe decisa dal collegio dei docenti, italiano come seconda lingua (D.Lgs 286/1998, DPR 394/1999).

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 25 ottobre 2026

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Immagine illustrativa Foto: Campus France · origine · CC0

Come si iscrive a scuola un minore straniero? Le regole di base sono nell’articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull’immigrazione) e nell’articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, nel testo vigente su Normattiva.

Diritto all’istruzione e obbligo scolastico

  • I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico e hanno diritto all’istruzione, all’accesso ai servizi educativi e alla partecipazione alla vita della comunità scolastica (D.Lgs 286, articolo 38, comma 1).
  • Hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394, articolo 45, comma 1).
  • L’iscrizione avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.

Iscrizione con riserva

I minori privi di documentazione anagrafica, o con documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti all’iscrizione.

In quale classe si viene inseriti

I minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti alla classe individuata dal collegio dei docenti, che tiene conto di:

  • ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
  • accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
  • corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
  • titolo di studio eventualmente posseduto.

Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri (comma 3). Per il limite di legge introdotto di recente sugli studenti stranieri nelle classi prime puoi usare lo strumento Limite studenti stranieri nelle classi prime.

Lingua italiana, programmi e famiglie

  • Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, l’adattamento dei programmi e interventi individualizzati o per gruppi per facilitare l’apprendimento della lingua italiana; si possono attivare corsi intensivi di lingua italiana con specifici progetti.
  • Per la comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri la scuola può avvalersi, ove necessario, di mediatori culturali qualificati, anche con intese con l’ente locale.
  • Lo Stato, le Regioni e gli enti locali garantiscono l’effettività del diritto allo studio anche con corsi per l’apprendimento della lingua italiana; la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore e promuove iniziative di accoglienza e attività interculturali.
  • Le scuole promuovono anche corsi di alfabetizzazione e percorsi per il titolo dell’obbligo per stranieri adulti regolarmente soggiornanti.

Per le regole più recenti sulle classi prime, trovi gli articoli di approfondimento nella categoria dedicata alle iscrizioni.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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