L’articolo 17 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (parte comune) riconosce alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione per violenza di genere un congedo specifico, con tutele su retribuzione, anzianità, orario e sede di lavoro. Riassumiamo il testo. Il comma 9 prevede una regola particolare per il personale docente delle istituzioni scolastiche.
Chi ha diritto e per quanto tempo
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 80 del 2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a quei percorsi, per un periodo massimo di 120 giorni lavorativi, da usare nell’arco di tre anni che decorrono dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Come si chiede
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che vuole usare il congedo lo chiede per iscritto al datore di lavoro. La richiesta è accompagnata dalla certificazione che attesta l’inserimento nel percorso di protezione e va presentata con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario, indicando quando il periodo comincia e finisce.
Retribuzione e altri effetti
- Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
- Il periodo conta ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
Giornate o ore
La lavoratrice può scegliere di usare il congedo a giornate o a ore. A ore, la fruizione è pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui il congedo comincia. Per il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative il congedo si usa invece solo a giornate (comma 9).
Dal tempo pieno al tempo parziale
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, secondo la disciplina di riferimento. Il tempo parziale può tornare a tempo pieno a sua richiesta, anche prima del tempo minimo di permanenza previsto per il part-time, a condizione che ci sia un posto disponibile.
Il trasferimento
La dipendente inserita nei percorsi di protezione può chiedere, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità, il trasferimento a un’altra amministrazione pubblica in un comune diverso da quello di residenza o, se la violenza è riconducibile al luogo di lavoro, anche nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla comunicazione l’amministrazione, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, se ci sono posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento.
Trenta giorni di aspettativa in più
I congedi dell’articolo 17 possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, se non ostano specifiche esigenze di servizio, ne agevolano la concessione, anche in deroga alle regole sul cumulo delle aspettative.
Un’altra tutela nello stesso contratto: le unioni civili
L’articolo 18 stabilisce che le disposizioni del contratto riferite al matrimonio, e quelle che contengono le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso prevista dalla legge 76 del 2016.
Cosa tenere presente
Questo articolo riassume il contratto: la disciplina di riferimento richiamata per il congedo di maternità e per il tempo parziale ha regole proprie, che non sono trattate qui. Per la pratica concreta rivolgiti alla segreteria della scuola o all’ufficio che gestisce il personale. Per le altre assenze retribuite di docenti e ATA puoi usare lo strumento Ferie, festività e permessi e leggere la guida a ferie, permessi e malattia.