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Guida · Normativa

Assemblee sindacali a scuola: dieci ore l'anno in orario di servizio, al massimo due al mese

L'articolo 31 del contratto 2019-2021: dieci ore pro capite senza decurtazione, durata massima di due ore, preavviso di sei giorni, dichiarazione di partecipazione e divieto durante esami e scrutini.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Guida sul testo in vigore Verificata sui documenti ufficiali il

Sala riunioni luminosa con tavolo lungo e sedie
Immagine illustrativa: una sala riunioni. Foto: Breather breather · origine · CC0

Docenti e personale ATA hanno diritto di partecipare ad assemblee sindacali durante l’orario di lavoro: lo stabilisce l’articolo 31 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, che ha sostituito le regole precedenti. Riassumiamo il testo.

Quante ore e quante assemblee

  • Ogni dipendente può partecipare per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione, in locali idonei sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale (comma 1).
  • In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese (comma 2).
  • Ogni assemblea ha una durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa; per le assemblee territoriali la durata massima è definita nella contrattazione integrativa regionale, tenendo conto dei tempi per raggiungere la sede e tornare, sempre entro il limite annuo (comma 6).

Chi può indirle

Le assemblee, con uno specifico ordine del giorno, sono indette (comma 3):

  • da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, singolarmente o insieme;
  • dalla RSU nel suo complesso, che decide a maggioranza, e non dai singoli componenti;
  • dalla RSU nel suo complesso insieme a una o più organizzazioni sindacali rappresentative.

Quando si svolgono

  • Quelle che coincidono con l’orario di lezione si tengono all’inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere della scuola interessata. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario diverso da quelle dei docenti, comprese le ore intermedie del servizio scolastico (comma 4).
  • Negli istituti di educazione le assemblee possono avere un orario diverso, secondo le modalità stabilite in contrattazione integrativa e cercando il minor disagio possibile per gli alunni (comma 5).
  • Non possono svolgersi in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali e delle operazioni che ne sono il prerequisito (comma 10).

Preavviso e comunicazione

  • Convocazione, durata, sede ed eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni vanno resi noti dai promotori almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail o PEC ai dirigenti scolastici. La comunicazione, con l’ordine del giorno, è affissa all’albo (fisico o telematico) lo stesso giorno in cui arriva (comma 7).
  • Entro le successive quarantotto ore altri organismi sindacali che ne hanno diritto possono chiedere un’assemblea per la stessa data e la stessa ora, concordando un’unica assemblea congiunta oppure, se i locali lo permettono, assemblee separate (comma 7).

La dichiarazione di partecipazione

Il dirigente scolastico informa il personale con una circolare interna per raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione, in forma scritta, di chi è in servizio nell’orario dell’assemblea, con un preavviso di 48 ore. Quella dichiarazione fa fede per il calcolo delle ore di ciascuno ed è irrevocabile (comma 8).

Cosa fa la scuola

  • Docenti: il dirigente sospende le attività didattiche solo delle classi, o delle sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare, avvertendo le famiglie e disponendo gli adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con l’assemblea, del personale in servizio (comma 9, lettera a).
  • ATA: se la partecipazione è totale, la contrattazione d’istituto stabilisce quota e nominativi del personale che garantisce i servizi essenziali, cioè la vigilanza agli ingressi e le altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea (comma 9, lettera b).

Altre precisazioni

  • Per i docenti, i commi 1, 3 e 8 valgono anche per le assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento (comma 11).
  • Per le riunioni di scuola e territoriali fuori dall’orario di servizio si applica il comma 3, e i sindacati devono concordare con i dirigenti l’uso dei locali; l’affissione all’albo resta compito del dirigente (comma 12).
  • Per quanto non previsto resta ferma la disciplina dell’articolo 4 del contratto collettivo nazionale quadro del 4 dicembre 2017 (comma 13).
  • Le stesse regole valgono per chi fa lavoro agile e lavoro da remoto (comma 14).

Cosa tenere presente

Il contratto fissa il quadro nazionale: la contrattazione d’istituto o regionale precisa alcuni aspetti pratici, come i servizi essenziali del personale ATA o la durata delle assemblee territoriali. Per i casi concreti rivolgiti alla segreteria. Per ferie e permessi dei docenti e degli ATA puoi usare lo strumento Ferie, festività e permessi, e per le altre regole del rapporto di lavoro c’è la guida a diritti e doveri del personale.

Fonti ufficiali

Questa guida è stata scritta da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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