L’articolo 7 del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026, ai commi da 10 a 12, stabilisce come usare, dall’anno scolastico 2027/2028, le graduatorie di due procedure già bandite nel 2024 per l’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione nelle scuole. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 ma deve essere convertito in legge: il testo può cambiare.
Quali graduatorie
Si tratta delle graduatorie di merito regionali di due procedure:
- il concorso indetto con decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, per l’accesso all’Area;
- la procedura valutativa per la progressione all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale del 17 luglio 2024, n. 1897.
Il dossier del Servizio Studi precisa che le due procedure hanno natura diversa: la prima è un concorso di accesso, la seconda una progressione tra aree disciplinata dal decreto ministeriale 12 aprile 2024, n. 74. I bandi del 2024 riguardano 1.435 posti ciascuno, distribuiti su base regionale.
Come si usano
La finalità dichiarata è assicurare la funzionalità amministrativa delle scuole, anche in vista del nuovo ordinamento professionale del personale ATA, e limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori (articolo 52 del decreto legislativo 165/2001).
- Prima fase (comma 10): le graduatorie sono usate ai fini assunzionali per i posti della stessa Area, sulla base delle disponibilità e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine vanno prioritariamente ai vincitori di entrambe le procedure. Se una delle due graduatorie si esaurisce, i posti si compensano tra le due in favore dei vincitori.
- Seconda fase (comma 11): solo dopo le assunzioni dei vincitori, e solo se restano facoltà assunzionali nel contingente autorizzato, si può scorrere le graduatorie oltre il numero dei posti banditi in ciascuna regione. Per il concorso contano i candidati che hanno superato le prove; per la procedura valutativa gli aspiranti presenti in graduatoria.
- Ripartizione dello scorrimento (comma 12): avviene in misura pari tra le due procedure; se una graduatoria si esaurisce, si prosegue con quella in cui restano candidati, fino a esaurimento.
I numeri citati dal dossier
- Per il concorso ordinario la graduatoria regionale di merito comprende un numero di candidati pari ai posti messi a bando in quella regione, aumentato del 20 per cento con arrotondamento all’unità superiore; resta in vigore due anni dall’approvazione, ferma restando l’assunzione dei vincitori anche negli anni successivi.
- Secondo la relazione tecnica, per l’anno scolastico 2026/2027 sono previste 326 immissioni in ruolo a fronte di 388 pensionamenti, con un residuo di 62 posti il cui utilizzo è già stato autorizzato per il 2027/2028.
- Il dossier ricorda che un decreto-legge del 2026 (il n. 19) ha spostato al 2027/2028 la decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA: a quell’orizzonte si collega l’uso delle graduatorie.
Il dossier segnala anche un punto da chiarire: la relazione tecnica descrive prima le assunzioni dei vincitori del concorso e poi quelle dei vincitori della procedura valutativa, ma il testo del comma 10 non stabilisce un ordine tra le due procedure, soltanto la priorità dei vincitori di entrambe rispetto allo scorrimento successivo.
Poiché si tratta di un decreto-legge, le norme possono cambiare in sede di conversione: aggiorneremo l’articolo se succede.