Per il personale ATA le regole sui permessi non sono quelle dei docenti: il contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (sezione scuola) ha introdotto, agli articoli 67 e 68, permessi a ore. Li riassumiamo; per i docenti leggi la guida dedicata.
Permessi orari per motivi personali o familiari (articolo 67)
- Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche con autocertificazione.
- I permessi non riducono le ferie, non sono fruibili per frazioni inferiori a un’ora, sono valutati per l’anzianità e possono essere fruiti anche per l’intera giornata (in tal caso l’incidenza sul monte ore è convenzionalmente di sei ore).
- Non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altri permessi orari previsti da legge e contratto, né con i riposi compensativi ad ore, tranne i permessi della legge 104 (articolo 33) e quelli del D.Lgs 151/2001. Sono compatibili con i permessi giornalieri previsti da legge o contratto nel corso dell’anno.
- Spetta l’intera retribuzione, escluso il compenso per lavoro straordinario e le indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione. Con il tempo parziale le ore si riproporzionano.
- L’articolo abroga l’articolo 31 del contratto del 2018, che aveva già abrogato il comma 2 dell’articolo 15 del contratto del 2007 per gli ATA.
Permessi previsti da particolari disposizioni di legge (articolo 68)
- Gli ATA hanno diritto, quando ne ricorrono le condizioni, ai tre giorni di permesso mensile della legge 104 (articolo 33, comma 3), utili ai fini di ferie e tredicesima e utilizzabili ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Per organizzare il servizio, di norma il dipendente prepara una programmazione mensile dei giorni di assenza, comunicata all’inizio di ogni mese; in caso di necessità e urgenza la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti.
- Hanno inoltre diritto agli altri permessi retribuiti previsti da legge, in particolare per donatori di sangue e di midollo osseo, e ai permessi e congedi dell’articolo 4, comma 1, della legge 53 del 2000, con una precisazione per il lutto: si applica in via esclusiva l’articolo 15, comma 1, secondo alinea, del contratto del 2007 (tre giorni per evento). Per quei permessi la comunicazione si fa con tre giorni di preavviso, salvo comprovata urgenza (24 ore).
Visite e terapie
Per i permessi per visite specialistiche e terapie c’è una disciplina separata, con 18 ore l’anno: leggi la guida all’articolo 69. Per le regole generali della legge 104 puoi leggere questa guida.