L’orario di lavoro del personale ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari) è regolato dall’articolo 51 del contratto del comparto scuola del 2007 e dagli articoli 63, 64, 65 e 66 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021, che hanno sostituito parti dell’articolo 53 del 2007. Riassumiamo i testi.
Le 36 ore e la pausa
- L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
- L’orario massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione giornaliera supera le sei ore continuative il personale può chiedere una pausa di almeno 30 minuti; la pausa va comunque prevista se l’orario continuativo giornaliero è superiore a 7 ore e 12 minuti.
- Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio, se autorizzate e compatibilmente con i fondi d’istituto, sono retribuite con le modalità definite nella contrattazione integrativa d’istituto.
Chi decide l’orario
All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano delle attività in un incontro con il personale ATA. Il dirigente scolastico, verificata la coerenza con il PTOF e svolte le procedure di relazioni sindacali, adotta il piano; la sua attuazione è affidata al DSGA. Il personale ATA individuato dal dirigente, anche sulla base delle proposte emerse nell’incontro, partecipa ai lavori delle commissioni per le visite e i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza e per l’elaborazione del PEI.
Le tipologie di orario che le scuole possono adottare, anche insieme, sono tre: flessibile, plurisettimanale e turnazioni.
Orario flessibile
Una volta stabilito l’orario di servizio della scuola si può adottare l’orario flessibile giornaliero, che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita, distribuendo l’orario anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità della scuola. I dipendenti nelle situazioni previste dalla legge 104 e dal D.Lgs 151 del 2001, che ne fanno richiesta, vanno favoriti nell’uso dell’orario flessibile, compatibilmente con il servizio, anche se la scuola non lo ha adottato. Si possono poi considerare, compatibilmente con le esigenze del servizio e tenendo conto del resto del personale, le necessità legate a situazioni di tossicodipendenza, all’inserimento di figli in asili nido, ai figli in età scolare e all’impegno in attività di volontariato.
Orario plurisettimanale
Si programma in relazione a periodi in cui l’attività è più intensa o ci sono particolari necessità di servizio, con specifico riferimento alle istituzioni con aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale. I criteri sono:
- il limite settimanale di 36 ore può essere superato fino a un massimo di 6 ore, per un totale di 42 ore, per non più di tre settimane continuative;
- per garantire le 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione si individuano ogni anno e, di norma, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico;
- il recupero nei periodi di minor carico avviene con riduzione giornaliera dell’orario o con riduzione del numero delle giornate lavorative.
Turnazioni
La turnazione serve a coprire il massimo dell’orario di servizio giornaliero e settimanale su cinque o sei giorni per specifiche funzioni. Si ricorre ai turni solo se le altre tipologie di orario non bastano. I criteri previsti sono:
- è in turno il personale che si avvicenda a rotazione per coprire l’intera durata del servizio;
- il personale si ripartisce nei turni in base alle professionalità necessarie;
- può esserci una parziale sovrapposizione tra chi subentra e il turno precedente;
- in ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un riposo di almeno 11 ore consecutive;
- un turno serale oltre le ore 20 si attiva solo per esigenze specifiche legate alle attività didattiche e al funzionamento della scuola;
- nelle istituzioni educative i turni notturni per ciascun dipendente non possono, di norma, superare otto al mese e i turni festivi un terzo dei giorni festivi dell’anno; nei periodi in cui i convittori non sono presenti il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze e disponibilità del personale;
- il turno notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Chi si trova nelle situazioni previste dalla legge 104 e dal D.Lgs 151 può, a richiesta, essere escluso dai turni notturni. Resta fermo il divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento della gravidanza fino a un anno di età del bambino.
Gli assistenti tecnici
Il loro orario è articolato in almeno 24 ore di assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per manutenzione e riparazione delle attrezzature dei laboratori e per la preparazione del materiale. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica sono utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico.
Cosa precisa la tua scuola
Il contratto fissa i limiti; la contrattazione integrativa d’istituto e il piano delle attività stabiliscono come si applicano. Per i permessi orari degli ATA leggi le guide su 18 ore per motivi personali e 18 ore per visite e terapie, e usa lo strumento Ferie, festività e permessi. Per il testo del 2007 va tenuto presente che contratti successivi possono averlo modificato in parti non riportate qui: per i casi concreti la segreteria resta il riferimento.