Il personale ATA ha permessi dedicati per visite mediche e terapie, introdotti dall’articolo 69 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (sezione scuola). Li riassumiamo.
Quanti e come
- Ai dipendenti ATA sono riconosciuti permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili a giornata o a ore, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
- Le ore possono essere fruite anche cumulativamente per l’intera giornata; in tal caso l’incidenza sul monte ore si calcola in base all’orario che si sarebbe dovuto osservare. In caso di tempo parziale le ore si riproporzionano.
- Si può chiedere in alternativa di usare i permessi brevi a recupero, i permessi per motivi familiari e personali o i riposi compensativi.
Regime economico e comporto
- I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e hanno lo stesso regime economico.
- Ai fini del comporto sei ore di permesso orario corrispondono a una giornata lavorativa.
- I permessi orari non subiscono la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi dieci giorni di malattia; se fruiti a giornata, il trattamento accessorio ha la stessa decurtazione prevista dalla legge per i primi dieci giorni di malattia.
- Sono incompatibili, nella stessa giornata, con altri permessi orari previsti dalla legge o dal contratto e con i riposi compensativi, tranne i permessi della legge 104 (articolo 33) e quelli del D.Lgs 151/2001.
Domanda e giustificazione
- La domanda si presenta con almeno tre giorni di preavviso; in casi di particolare e comprovata urgenza, anche nelle 24 ore precedenti, ma non oltre l’inizio dell’orario del giorno del permesso.
- L’assenza si giustifica con un’attestazione, anche sull’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha svolto la visita; può essere inoltrata dal dipendente o trasmessa direttamente, anche per via telematica.
Visite e malattia
- Se la visita, la terapia o l’esame coincidono con un’incapacità lavorativa temporanea per una patologia in atto, o se l’incapacità deriva dalle caratteristiche degli accertamenti, l’assenza è imputata alla malattia, con la relativa disciplina.
- Per chi deve sottoporsi periodicamente e per lunghi periodi a terapie comportanti incapacità al lavoro basta un’unica certificazione del medico curante prima dell’inizio, con il calendario, seguita dalle attestazioni di presenza nelle singole giornate.
- In caso di controllo medico legale l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.
Per i permessi orari per motivi personali degli ATA leggi la guida; sulla malattia in generale questa guida.