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Personale ATA

Personale ATA: 18 ore l'anno per visite, terapie ed esami diagnostici, come si usano e come si giustificano

L'articolo 69 del contratto 2019-2021: permessi a giornata o a ore per visite e terapie, preavviso di tre giorni, giustificazione con attestazione, computo nel comporto, malattia e terapie ricorrenti.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 27 ottobre 2026

Uno stetoscopio
Immagine illustrativa Foto: Jacek Halicki · origine · CC BY-SA 4.0

Il personale ATA ha permessi dedicati per visite mediche e terapie, introdotti dall’articolo 69 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (sezione scuola). Li riassumiamo.

Quanti e come

  • Ai dipendenti ATA sono riconosciuti permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili a giornata o a ore, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
  • Le ore possono essere fruite anche cumulativamente per l’intera giornata; in tal caso l’incidenza sul monte ore si calcola in base all’orario che si sarebbe dovuto osservare. In caso di tempo parziale le ore si riproporzionano.
  • Si può chiedere in alternativa di usare i permessi brevi a recupero, i permessi per motivi familiari e personali o i riposi compensativi.

Regime economico e comporto

  • I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e hanno lo stesso regime economico.
  • Ai fini del comporto sei ore di permesso orario corrispondono a una giornata lavorativa.
  • I permessi orari non subiscono la decurtazione del trattamento accessorio prevista per i primi dieci giorni di malattia; se fruiti a giornata, il trattamento accessorio ha la stessa decurtazione prevista dalla legge per i primi dieci giorni di malattia.
  • Sono incompatibili, nella stessa giornata, con altri permessi orari previsti dalla legge o dal contratto e con i riposi compensativi, tranne i permessi della legge 104 (articolo 33) e quelli del D.Lgs 151/2001.

Domanda e giustificazione

  • La domanda si presenta con almeno tre giorni di preavviso; in casi di particolare e comprovata urgenza, anche nelle 24 ore precedenti, ma non oltre l’inizio dell’orario del giorno del permesso.
  • L’assenza si giustifica con un’attestazione, anche sull’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che ha svolto la visita; può essere inoltrata dal dipendente o trasmessa direttamente, anche per via telematica.

Visite e malattia

  • Se la visita, la terapia o l’esame coincidono con un’incapacità lavorativa temporanea per una patologia in atto, o se l’incapacità deriva dalle caratteristiche degli accertamenti, l’assenza è imputata alla malattia, con la relativa disciplina.
  • Per chi deve sottoporsi periodicamente e per lunghi periodi a terapie comportanti incapacità al lavoro basta un’unica certificazione del medico curante prima dell’inizio, con il calendario, seguita dalle attestazioni di presenza nelle singole giornate.
  • In caso di controllo medico legale l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.

Per i permessi orari per motivi personali degli ATA leggi la guida; sulla malattia in generale questa guida.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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Strumenti utili

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