Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2026 l’ARAN ha pubblicato il comunicato sul contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 6 agosto 2026. Il contratto contiene clausole per i dirigenti scolastici e, ove presenti, i dirigenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e per i dirigenti di prima fascia degli enti di ricerca e dell’ASI. Non riguarda docenti e personale ATA.
Firmatari e durata
Hanno sottoscritto il contratto, per le organizzazioni sindacali, ANP, FLC CGIL, CISL FSUR, Dirigentiscuola-Disconf e Federazione UIL Scuola RUA, con le rispettive confederazioni. Il contratto riguarda il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, per la parte giuridica e per quella economica. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione e gli istituti economici e normativi a carattere vincolato e automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla stipulazione.
Il trattamento economico dei dirigenti scolastici
- Stipendio tabellare. Quello stabilito dal contratto del 7 agosto 2024, 47.015,73 euro annui lordi (comprensivi del rateo di tredicesima), è incrementato dal 1° gennaio 2024 di 230 euro lordi mensili per tredici mensilità: il nuovo valore a regime è di 50.005,73 euro annui lordi. Per gli anni 2022 e 2023 gli incrementi corrispondono all’anticipazione economica già erogata.
- Retribuzione di posizione. La parte fissa cresce dal 1° gennaio 2024 di 90 euro lordi mensili per tredici mensilità e passa a 14.515,11 euro annui lordi; il valore massimo a regime della retribuzione di posizione è rideterminato in 48.084,81 euro annui lordi.
- Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità e gli eventuali assegni ad personam.
- Le nuove retribuzioni hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull’indennità di buonuscita, sul trattamento di fine rapporto e sui contributi.
Ferie e assenze retribuite
Il contratto sostituisce le regole sulle ferie e sulle assenze del contratto dell’8 luglio 2019:
- Ferie: 28 giorni lavorativi con orario su cinque giorni, 32 con orario su sei giorni, comprensivi delle due giornate previste dalla legge 937/1977. Per i dirigenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione sono 26 e 30 giorni, fino a tre anni di servizio. Spettano inoltre quattro giornate di riposo nell’anno solare.
- Non monetizzabili. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili; quelle maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo alla cessazione del rapporto, nei limiti delle norme di legge. Una dichiarazione congiunta chiarisce che la monetizzazione spetta solo quando l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile al dirigente, per esempio in caso di decesso, malattia e infortunio, inidoneità fisica permanente e assoluta o congedo obbligatorio di maternità o paternità.
- Assenze retribuite: fino a 8 giorni all’anno per concorsi, esami o aggiornamento facoltativo, 3 giorni per evento in caso di lutto, 3 giorni per motivi personali e familiari e 15 giorni consecutivi per il matrimonio.
Gli importi indicati valgono per i dirigenti scolastici e delle istituzioni AFAM, non per i docenti.