La formazione del personale della scuola è regolata dall’articolo 36 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (sezione scuola), che ha sostituito gli articoli 63 e 64 del contratto del 2007. Riassumiamo il testo.
Un diritto e un dovere
Il contratto definisce la formazione una leva strategica per lo sviluppo professionale e dice che l’amministrazione deve fornire strumenti, risorse e opportunità per la formazione in servizio. La formazione continua è un diritto e un dovere del personale scolastico, perché serve alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. Tra i percorsi indicati ci sono anche quelli universitari brevi, per integrare i piani di studio in vista delle nuove classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
Quando si svolgono i corsi
- I corsi organizzati dall’amministrazione o dalle scuole si svolgono di norma durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dall’orario di insegnamento.
- Chi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.
- Se i corsi si tengono fuori sede, la partecipazione comporta il rimborso delle spese di viaggio.
Gli aggiornamenti scelti da te
Il personale può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico e in relazione alle esigenze del servizio, a iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie al processo formativo, da usare prioritariamente per lo sviluppo e l’arricchimento della professionalità; il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo per raggiungere la sede. A livello di singola scuola i criteri per fruire dei permessi per l’aggiornamento sono oggetto di confronto con i sindacati.
I docenti: orario, compensi e cinque giorni
- Orario: per i docenti la formazione avviene in orario non coincidente con le ore di insegnamento.
- Compensi: le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle previste tra le attività funzionali all’insegnamento (ne parliamo nella guida all’orario dei docenti) sono remunerate con compensi, anche forfettari, stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
- Cinque giorni: il personale docente ha diritto a cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. Con le stesse modalità e nello stesso limite di cinque giorni hanno diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
- Formatori ed esperti: le stesse opportunità (cinque giorni o adattamento dell’orario) devono essere offerte ai docenti che partecipano come formatore, esperto o animatore. I cinque giorni come docente o come discente non sono cumulabili.
Orario flessibile e studi universitari
Il dirigente scolastico assicura, in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione, anche oltre i cinque giorni. Lo stesso vale per il personale iscritto a corsi di laurea, perfezionamento o scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità, alla riconversione e al reimpiego. Per gli insegnanti diplomati in servizio il completamento della laurea e l’iscrizione ai corsi di laurea hanno carattere di priorità.
Formazione a distanza
Il contratto dice che saranno favorite le iniziative che ricorrono alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete, anche in modalità asincrona, con forme di attestazione e verifica delle competenze.
Cosa verificare con la scuola
Per come si usano in pratica i cinque giorni, e per l’eventuale sostituzione, rivolgiti alla segreteria della scuola. Per i permessi di chi studia e per le altre assenze leggi la guida a ferie, permessi e malattia e usa lo strumento Ferie, festività e permessi.