La legge 29 maggio 2017, n. 71 regola la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai minori sia come vittime sia come responsabili. Il testo vigente su Normattiva comprende le modifiche successive, in particolare quelle sul bullismo.
Le definizioni
- Bullismo: l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una persona o di un gruppo, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
- Cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, compresa la diffusione di contenuti online riguardanti anche uno o più familiari del minore, con lo scopo intenzionale e predominante di isolarlo, abusarne o metterlo in ridicolo.
La legge privilegia azioni di carattere formativo ed educativo e ricorda che spetta ai genitori orientare i figli al corretto uso delle tecnologie e presidiarlo.
Come far rimuovere i contenuti
Un minore con più di quattordici anni, o un genitore o chi esercita la responsabilità, può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito o del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore diffusi in rete, indicando l’indirizzo (URL) del contenuto e dopo aver conservato i dati originali. Se entro ventiquattro ore il soggetto non comunica di avere preso l’incarico e entro quarantotto ore non ha provveduto, oppure se non si riesce a identificarlo, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.
Cosa devono fare le scuole
- Linee di orientamento: il Ministero adotta linee di orientamento per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo nelle scuole, anche con la Polizia postale, e le aggiorna ogni due anni. Prevedono formazione del personale (con un referente per ogni autonomia scolastica), ruolo attivo degli studenti, misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
- Codice interno e tavolo: ogni istituto, nell’ambito della propria autonomia, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio con rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti di settore.
- Referente e regolamento: ogni scuola recepisce le linee di orientamento nel regolamento di istituto e individua fra i docenti un referente che coordina le iniziative, anche con le Forze di polizia e le associazioni del territorio.
- Educazione al digitale: le scuole promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’uso delle tecnologie, come elemento trasversale alle discipline.
- Sostegno psicologico: le regioni possono adottare iniziative perché sia fornito alle scuole che lo richiedano un servizio di sostegno psicologico agli studenti, nei limiti delle risorse disponibili.
Il dirigente scolastico e le famiglie
Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgono studenti della sua scuola, anche se non telematici, applica le procedure previste dalle linee di orientamento, informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative educative, anche con percorsi di mediazione scolastica che coinvolgono la classe. Nei casi più gravi, nelle condotte reiterate e quando le iniziative educative non hanno dato esito positivo, riferisce alle autorità competenti per l’eventuale attivazione delle misure rieducative previste dall’articolo 25 del regio decreto-legge 1404 del 1934. Il regolamento d’istituto e il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a queste condotte e con sanzioni disciplinari commisurate alla gravità.
L’ammonimento del questore
Finché non è proposta querela o presentata denuncia per alcuni reati commessi, anche in rete, da minorenni con più di quattordici anni nei confronti di un altro minorenne (articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale e articolo 167 del codice privacy), si può applicare la procedura di ammonimento del questore. Il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Se dopo l’ammonimento viene commesso uno di quei reati, al genitore si applica una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, irrogata dal prefetto.
Il piano nazionale
Presso il Ministero opera un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che redige un piano di azione integrato, realizza un sistema di raccolta dati e collabora con la Polizia postale; è previsto un codice di coregolamentazione a cui devono attenersi gli operatori dei social network e della rete. Il Ministro trasmette alle Camere ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle attività del tavolo.