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Studenti e famiglie

Assemblee studentesche e dei genitori: quante se ne possono fare, chi le convoca e quando non si tengono

Il testo unico sulla scuola regola le assemblee: nelle superiori una di istituto e una di classe al mese, convocazione ed esperti; i genitori si riuniscono fuori dall'orario di lezione.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 27 ottobre 2026

Una sala per riunioni con tavolo e sedie
Immagine illustrativa Foto: Dietmar Rabich · origine · CC BY-SA 4.0

Gli studenti delle superiori e i genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Lo prevede il testo unico sulla scuola (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) negli articoli da 12 a 15, che riassumiamo nel testo vigente su Normattiva. Nel testo ci sono ancora le denominazioni «preside» e «direttore didattico».

Diritto di assemblea (articolo 12)

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità dei successivi articoli.

Le assemblee studentesche (articolo 13)

  • Nelle superiori sono un’occasione di partecipazione democratica per approfondire i problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
  • Possono essere di classe o di istituto; in base al numero degli alunni e ai locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
  • I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto, che può dare pareri o fare proposte direttamente al consiglio di istituto.
  • Quante: è consentita un’assemblea di istituto e una di classe al mese, la prima nel limite delle ore di lezione di una giornata, la seconda di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno. Un’altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, se ci sono i locali.
  • Esperti: alle assemblee di istituto durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti con gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno; serve l’autorizzazione del consiglio d’istituto.
  • A richiesta degli studenti, le ore di assemblea possono essere usate per attività di ricerca, seminari e lavori di gruppo.
  • Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. Possono assistere il preside (o un suo delegato) e i docenti che lo desiderano.

Il funzionamento (articolo 14)

  • L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento, inviato in visione al consiglio di istituto.
  • È convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti.
  • Data e ordine del giorno devono essere presentati preventivamente al preside.
  • Il comitato studentesco, o il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il preside può intervenire in caso di violazione del regolamento o di impossibilità di un ordinato svolgimento.

Le assemblee dei genitori (articolo 15)

  • Possono essere di sezione, di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli possono esprimere un comitato dei genitori.
  • Se si svolgono nei locali della scuola, data e orario vanno concordati di volta in volta con il dirigente. L’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli; quella di istituto su richiesta del presidente dell’assemblea, della maggioranza del comitato dei genitori o di cento genitori negli istituti fino a 500 alunni, duecento fino a 1000, trecento negli altri.
  • Il preside, sentita la giunta esecutiva, autorizza la convocazione; i promotori danno notizia con un avviso all’albo e rendono noto l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni.
  • Anche l’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento. Il preside e i docenti possono partecipare con diritto di parola.

Una nota

Il testo segnala che il Capo II di questo titolo (non riportato qui) è stato abrogato dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182. Per gli altri organi collegiali della scuola leggi la guida.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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