Chi lavora e studia ha alcune tutele dedicate. Le prevede l’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, lo Statuto dei lavoratori, intitolato «Lavoratori studenti». Riassumiamo il testo vigente su Normattiva.
A chi si applica
Ai lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate a rilasciare titoli di studio legali. Per i permessi per gli esami, la norma comprende anche i lavoratori studenti universitari.
I diritti
- Turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
- Nessun obbligo di prestazioni di lavoro straordinario né di lavoro durante i riposi settimanali.
- Per chi deve sostenere prove di esame: diritto a permessi giornalieri retribuiti.
I documenti
Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni necessarie all’esercizio di questi diritti: per esempio quelle che attestano l’iscrizione, la frequenza o la data dell’esame.
E per i congedi più lunghi?
Per i periodi più lunghi di formazione c’è il congedo per la formazione previsto da un’altra legge: ne parliamo nella articoli su congedi e permessi. L’articolo 10 si applica ai lavoratori in generale: per il personale della scuola e per le regole su permessi e ferie dei contratti collettivi puoi usare anche lo strumento Ferie, festività e permessi.