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Studenti e famiglie

Alunni con disabilità: diritto all'istruzione, sostegno, GLI e prove d'esame secondo la legge 104

Gli articoli da 12 a 16 della legge 104/1992 garantiscono l'integrazione scolastica: classi comuni, docenti di sostegno contitolari, gruppi per l'inclusione, valutazione sul PEI e prove equipollenti.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 24 ottobre 2026

Pavimentazione tattile per persone non vedenti
Immagine illustrativa Foto: Mx. Granger · origine · CC0

Il diritto all’istruzione degli alunni con disabilità è regolato dagli articoli da 12 a 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel testo vigente su Normattiva (aggiornato dal decreto legislativo 66/2017). Il testo di legge usa ancora, in diversi punti, il termine «handicap»; qui riassumiamo i contenuti con il linguaggio di oggi.

Il diritto all’educazione e all’istruzione (articolo 12)

  • Al bambino con disabilità da 0 a 3 anni è garantito l’inserimento negli asili nido.
  • È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione nelle sezioni di scuola dell’infanzia, nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università.
  • L’integrazione scolastica ha l’obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
  • L’esercizio del diritto all’educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà connesse alla disabilità.
  • A richiesta dei genitori, contestualmente all’accertamento dell’articolo 4, si effettua l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica: è propedeutico al profilo di funzionamento, redatto secondo il modello bio-psico-sociale dell’ICF, per formulare il Piano educativo individualizzato (PEI).
  • I minori con disabilità soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti dalla salute a frequentare, hanno garantiti educazione e istruzione, anche con classi ordinarie presso ospedali e centri di degenza.

Come si realizza l’integrazione (articolo 13)

  • Con la programmazione coordinata dei servizi scolastici, sanitari e sociali, attraverso accordi di programma tra enti locali, scuole e ASL.
  • Con la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici e di ausili.
  • Con attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. Gli enti locali restano obbligati a fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.
  • Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla verifica delle attività dei consigli di interclasse, di classe e del collegio dei docenti.

Continuità, orientamento, ripetenze (articolo 14)

Il Ministero provvede alla formazione e all’aggiornamento dei docenti sull’integrazione scolastica, all’orientamento particolarmente qualificato per la persona con disabilità, con inizio almeno dalla prima classe della secondaria di primo grado, e alla continuità educativa tra i diversi gradi di scuola. È possibile completare la scuola dell’obbligo fino ai diciotto anni e, nell’interesse dell’alunno e con delibera del collegio dei docenti, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. L’utilizzo di docenti privi di specializzazione sui posti di sostegno è consentito solo quando mancano docenti specializzati.

I gruppi per l’inclusione (articolo 15)

  • Il GLIR presso ogni Ufficio scolastico regionale: consulenza e proposta sugli accordi di programma, supporto ai GIT e alle reti di scuole.
  • Il GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale) in ogni ambito provinciale o città metropolitana: conferma, oppure può esprimere parere difforme, sulla richiesta di fabbisogno di sostegno inviata dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale, e supporta le scuole nella definizione dei PEI.
  • Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) in ogni scuola: docenti curricolari, docenti di sostegno, eventualmente personale ATA e specialisti dell’ASL; è nominato e presieduto dal dirigente scolastico e supporta il collegio dei docenti nel Piano per l’inclusione e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Valutazione e prove d’esame (articolo 16)

  • Nella valutazione, sulla base del PEI, si indica per quali discipline sono stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno sono state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti.
  • Nella scuola dell’obbligo si predispongono prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’allievo.
  • Nelle superiori sono consentite prove equipollenti, tempi più lunghi per le prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
  • Le prove si svolgono con l’uso degli ausili necessari.

Su sostegno e PEI un recente decreto-legge ha introdotto novità: le trovi tra gli articoli per studenti e famiglie.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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