La legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, converte con modificazioni il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali e in materia di protezione civile. Le modifiche della legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Per la scuola contano soprattutto l’articolo 5 e, in generale per i dipendenti pubblici, la regola sulle ferie dell’articolo 1.
Ferie non godute (articolo 1)
L’articolo 1 modifica l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Le nuove regole:
- il datore di lavoro è responsabile, con i suoi poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie;
- il periodo di ferie previsto dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dall’indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti indicati;
- il datore di lavoro deve invitare formalmente il personale a fruire delle ferie, informandolo in tempo utile che, se non fruite, andranno perse al termine del periodo di riferimento (o di quello di riporto autorizzato) e non potranno essere sostituite da indennità;
- se la mancata fruizione dipende dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, alla cessazione del rapporto non spetta alcun trattamento sostitutivo.
Le nuove disposizioni si applicano al periodo di ferie maturato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Il testo parla di personale delle pubbliche amministrazioni in generale e non nomina la scuola: come si applichi al personale scolastico, per esempio ai supplenti, lo chiariranno il contratto di comparto e le indicazioni del Ministero.
Le norme per la scuola (articolo 5)
Scuole paritarie e abilitazione. Per il riconoscimento della parità, i docenti devono essere abilitati. In via straordinaria, per chi non ha avuto accolta l’iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione per mancanza di offerta formativa, vale come requisito, al posto dell’abilitazione, aver prestato servizio nelle scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti. La norma estende questa possibilità: non più solo per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ma fino all’anno scolastico 2027/2028.
Docenti neoassunti e graduatorie. Dopo il superamento del test finale e la valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto in cui è iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa scuola in cui ha svolto il periodo di prova. Il testo precisa che la cancellazione non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.
Servizi educativi comunali dell’infanzia. Per assicurare la continuità di questi servizi, si spostano di un anno i termini dell’articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19: le graduatorie comunali vigenti del personale possono essere utilizzate fino all’anno scolastico 2027/2028 (prima 2026/2027), anche in deroga al titolo di studio previsto dal contratto del comparto funzioni locali, che ora è quello del triennio 2022-2024 e non più del 2019-2021. La deroga al tetto di spesa per questo personale, che non può superare quella sostenuta nel 2009 aumentata del 40%, vale fino al 31 dicembre 2028 (prima fino al 2027).