In ogni scuola esiste un comitato per la valutazione dei docenti. Lo ha riscritto il comma 129 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituendo l’articolo 11 del testo unico sulla scuola. Riassumiamo il testo vigente su Normattiva.
Come è composto
Il comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dura tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:
- tre docenti della scuola, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per l’infanzia e il primo ciclo; per il secondo ciclo un rappresentante degli studenti e uno dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Cosa fa
- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di:
- qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento della scuola e successo formativo e scolastico degli studenti;
- risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti nel potenziamento delle competenze degli alunni e nell’innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica, documentazione e diffusione di buone pratiche;
- responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- Esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo. In questo caso è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti e dal docente tutor.
- Valuta il servizio (articolo 448 del testo unico) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; se si valuta il servizio di un docente componente, l’interessato non partecipa e il consiglio di istituto individua un sostituto.
- Esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente (articolo 501).
Perché conta
Per i neoassunti il comitato è un passaggio chiave dell’anno di prova: ne abbiamo parlato nella guida dedicata.
Una nota
Questo articolo riassume il testo del comma 129. Altre disposizioni della stessa legge collegavano i criteri del comitato all’assegnazione di un «bonus» per il merito: per come oggi sono ripartite e usate quelle risorse conta quanto previsto dai provvedimenti e dai contratti successivi, che non sono trattati qui.