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Normativa

Il comitato per la valutazione dei docenti: chi ne fa parte, cosa decide e il parere sull'anno di prova

Ogni scuola ha un comitato per la valutazione dei docenti: dirigente, tre docenti, genitori o studenti e un esterno, tre anni di durata, criteri di valorizzazione e parere sul periodo di prova.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 26 ottobre 2026

Sedie verdi attorno a un tavolo rotondo
Immagine illustrativa Foto: Mishimishimishi · origine · Pubblico dominio

In ogni scuola esiste un comitato per la valutazione dei docenti. Lo ha riscritto il comma 129 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituendo l’articolo 11 del testo unico sulla scuola. Riassumiamo il testo vigente su Normattiva.

Come è composto

Il comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dura tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da:

  • tre docenti della scuola, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  • due rappresentanti dei genitori, per l’infanzia e il primo ciclo; per il secondo ciclo un rappresentante degli studenti e uno dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
  • un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Cosa fa

  1. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di:
    • qualità dell’insegnamento, contributo al miglioramento della scuola e successo formativo e scolastico degli studenti;
    • risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti nel potenziamento delle competenze degli alunni e nell’innovazione didattica e metodologica, collaborazione alla ricerca didattica, documentazione e diffusione di buone pratiche;
    • responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
  2. Esprime il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo. In questo caso è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti e dal docente tutor.
  3. Valuta il servizio (articolo 448 del testo unico) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; se si valuta il servizio di un docente componente, l’interessato non partecipa e il consiglio di istituto individua un sostituto.
  4. Esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente (articolo 501).

Perché conta

Per i neoassunti il comitato è un passaggio chiave dell’anno di prova: ne abbiamo parlato nella guida dedicata.

Una nota

Questo articolo riassume il testo del comma 129. Altre disposizioni della stessa legge collegavano i criteri del comitato all’assegnazione di un «bonus» per il merito: per come oggi sono ripartite e usate quelle risorse conta quanto previsto dai provvedimenti e dai contratti successivi, che non sono trattati qui.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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