Le scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione insieme alle scuole statali. Lo stabilisce l’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, nel testo vigente su Normattiva, che riassumiamo.
Cos’è il sistema nazionale di istruzione
Fermo restando l’articolo 33, secondo comma, della Costituzione, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Obiettivo prioritario è l’espansione dell’offerta formativa e la generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
Chi sono le scuole paritarie
Sono le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e rispettano requisiti di qualità ed efficacia. Rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
Libertà e servizio pubblico
- Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà sull’orientamento culturale e sull’indirizzo pedagogico-didattico.
- Svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità. Il progetto educativo indica l’eventuale ispirazione culturale o religiosa.
- Le attività extra-curriculari che presuppongono l’adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa non sono obbligatorie per gli alunni.
I requisiti per la parità (comma 4)
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che la chiedono e che hanno:
- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione, un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti, l’attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme;
- organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- l’iscrizione per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo valido per la classe;
- l’applicazione delle norme sull’inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio;
- corsi completi (non si riconosce la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi);
- personale docente con il titolo di abilitazione;
- contratti individuali di lavoro per dirigenti e insegnanti che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Altri punti
- Le scuole paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione. Il Ministero accerta il possesso e la permanenza dei requisiti.
- Per le scuole secondarie, dall’anno scolastico 2023/2024, il requisito dell’abilitazione si consegue secondo gli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 59 del 2017; in via straordinaria, fino all’anno scolastico 2027/2028, vale come requisito aver prestato servizio nelle scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.
- Alle paritarie senza fini di lucro con i requisiti del decreto legislativo 460 del 1997 è riconosciuto il trattamento fiscale previsto da quel decreto.
- Le scuole non statali che non chiedono la parità restano soggette alle disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico sulla scuola.
Sui requisiti per diventare docente nelle scuole secondarie leggi gli articoli sui concorsi.