La legge 8 ottobre 2010, n. 170 è la norma di riferimento per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Riassumiamo cosa dice il testo vigente su Normattiva.
Cosa sono i DSA per la legge
La legge riconosce dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia come disturbi specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono limitare in modo importante alcune attività della vita quotidiana. Le definizioni sono queste:
- dislessia: difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- disgrafia: disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- disortografia: disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- discalculia: difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.
Possono presentarsi separatamente o insieme, e nell’interpretare le definizioni si tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Le finalità
La legge vuole garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo scolastico anche con misure didattiche di supporto, ridurre i disagi relazionali ed emozionali, adottare forme di verifica e valutazione adeguate, preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori, favorire la diagnosi precoce e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, e assicurare eguali opportunità di sviluppo in ambito sociale e professionale.
La diagnosi
- La diagnosi si fa nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale ed è comunicata dalla famiglia alla scuola. Le regioni che non riescono a farla nel Servizio sanitario possono prevedere che sia fatta da specialisti o strutture accreditate.
- Se uno studente presenta persistenti difficoltà nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, la scuola ne dà comunicazione alla famiglia.
- Le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, devono attivare, previa comunicazione alle famiglie, interventi tempestivi per individuare i casi sospetti di DSA, sulla base dei protocolli regionali. L’esito di queste attività non costituisce una diagnosi.
Le misure di supporto
Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Le scuole garantiscono:
- una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari come il bilinguismo;
- strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, e misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- per le lingue straniere, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e ritmi graduali di apprendimento, prevedendo, ove utile, anche la possibilità dell’esonero.
Le misure vanno sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia.
Verifica e valutazione, anche agli esami
Agli studenti con DSA sono garantite durante il percorso scolastico e universitario adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per gli esami di Stato, di ammissione all’università e universitari.
Misure per i familiari
I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto a orari di lavoro flessibili. Le modalità sono stabilite dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Attuazione
Il Ministero, di concerto con il Ministro della salute, doveva adottare linee guida per i protocolli regionali di identificazione precoce; un decreto del Ministro individua le modalità di formazione dei docenti, le misure didattiche di supporto e le forme di verifica e valutazione; è previsto un Comitato tecnico-scientifico presso il Ministero. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La legge non crea nuovi oneri a carico della finanza pubblica, a parte un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 destinato alla formazione del personale docente e dirigente.
Per i dettagli operativi (come si redige il piano personalizzato, quali strumenti scegliere) valgono le indicazioni ministeriali e il regolamento d’istituto, che non sono parte di questa legge.