Vai al contenuto

Normativa

Genitori stranieri, corsi di italiano e volto coperto a scuola: cosa prevede il decreto-legge 170/2026

L'articolo 12 prevede segnalazioni ai servizi sociali per le barriere linguistiche dei genitori, corsi gratuiti di italiano ai CPIA, sanzioni da 200 a 1.000 euro e il divieto di volto coperto.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 16 ottobre 2026

Aula storica con banchi di legno disposti a gradoni, senza persone
Immagine illustrativa: un'aula scolastica. Foto: Paul Shreeve · origine · CC BY-SA 2.0

L’articolo 12 del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 contiene due misure distinte: un percorso di sostegno per i genitori stranieri con persistenti barriere linguistiche e un divieto di partecipare alle attività scolastiche con il volto coperto. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e deve essere convertito in legge: il testo può cambiare.

Barriere linguistiche dei genitori

1. La segnalazione. Le scuole del sistema nazionale di istruzione, escluse le scuole straniere in Italia e quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) ostacolano l’integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo del minore, oppure incidono sul suo comportamento a scuola o sul rispetto degli impegni del Patto di corresponsabilità educativa.

2. Il progetto. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione, definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che prevede un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento dell’italiano presso i CPIA, finalizzato a una certificazione di livello non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo, e, ove possibile, percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, anche in collaborazione con la scuola.

3. Chi è esentato. Non sono tenuti i genitori con gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico dovute a età, patologie o disabilità, attestate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, né chi, per ragioni legate alla natura delle funzioni esercitate, è impossibilitato a frequentare.

4. La sanzione. Il mancato svolgimento del percorso, se persiste anche dopo una formale diffida a adempiere da parte dei CPIA entro trenta giorni, è punito con una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro, salvo comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi impedimenti documentati. La irroga il prefetto, dopo l’accertamento dei CPIA.

Il dossier ricorda alcuni numeri della relazione tecnica: nel 2026/2027 risultano attivi 131 CPIA con 714 sedi e punti di erogazione, e nel 2025/2026 hanno attivato 827 percorsi di alfabetizzazione con 180.495 studenti stranieri partecipanti.

Il divieto di volto coperto

Il decreto vieta di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle scuole con il volto coperto, o in qualsiasi modo che non consenta il riconoscimento del volto, salvo specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative.

  • Sanzione: da 200 a 1.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato. Se la violazione è commessa da un minore, la sanzione si applica a chi esercita la responsabilità genitoriale.
  • Chi accerta e chi sanziona: l’accertamento spetta al dirigente scolastico, la sanzione è irrogata dal prefetto.
  • Regolamento d’istituto: le scuole devono adeguarlo al divieto.

Per le sanzioni di entrambe le misure si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sulle sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981). L’attuazione avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il contesto indicato dal dossier

Per motivare la misura sulle barriere linguistiche la relazione illustrativa richiama i dati sull’abbandono scolastico: nel rapporto INVALSI 2026 il tasso di abbandono precoce è del 6,2% tra gli studenti italiani, del 16,9% tra gli stranieri di prima generazione e del 12,7% tra quelli di seconda generazione. Il dossier cita anche i dati ISTAT 2025: il tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione è del 26,2 per cento tra i giovani con cittadinanza non italiana e del 6,7 per cento tra i coetanei italiani.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

Leggi anche

← Tutte le notizie · Altre notizie: Normativa