L’articolo 13 del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 fissa un criterio per la formazione delle classi iniziali nei contesti multiculturali: il 30 per cento come tetto per gli alunni stranieri che rientrano in precisi requisiti. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 ma deve essere convertito in legge e può cambiare in Parlamento.
Quale limite e per chi
A partire dall’anno scolastico 2027/2028 le scuole del sistema nazionale di istruzione, escluse le scuole straniere in Italia e quelle europee, devono formare le classi prime di primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione, in modo che:
- scuola primaria: gli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia non superino il 30 per cento del totale della classe prima;
- secondarie di primo e di secondo grado: gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superino il 30 per cento del totale della classe prima.
Il tetto non riguarda quindi tutti gli studenti stranieri, ma solo quelli con questi requisiti. La relazione illustrativa spiega che la differenza tra i requisiti serve a tener conto, oltre che della cittadinanza, del percorso scolastico effettivamente svolto e della familiarità con il sistema scolastico e con la lingua italiana; per la primaria assume rilievo la frequenza di almeno due anni di scuola dell’infanzia.
Cosa succede se una scuola non riesce a rispettarlo
Se le domande di iscrizione non consentono di rispettare il limite, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici, adottano le misure organizzative per garantire una presenza equilibrata di questi alunni tra le scuole vicine. Le misure rispettano il principio di prossimità al domicilio, tengono conto della dislocazione dei plessi e delle esigenze familiari legate all’assistenza a persone con disabilità grave e di altre esigenze eccezionali e documentate che rendono impossibili soluzioni alternative.
Le iscrizioni in corso d’anno: già dal 2026/2027
Per l’iscrizione in corso d’anno alla classe prima, oppure a inizio o in corso d’anno alle classi successive, le scuole inseriscono gli alunni in classi dove i limiti non siano superati già dall’anno scolastico 2026/2027. Il dossier del Servizio Studi nota che, per le classi successive alla prima, ciò vale anche per le iscrizioni a inizio anno 2027/2028, che si formalizzano tra gennaio e febbraio 2027.
Fondo per le scuole che non rispettano i limiti
Il decreto istituisce un fondo di 3.400.000 euro per il 2027 e di 14.139.760 euro dal 2028 per le scuole in cui, anche dopo le misure previste, non si riesce a rispettare i limiti: finanzia attività extracurricolari per il potenziamento delle competenze linguistiche di base in italiano, anche con accordi con i CPIA o con gli enti del Terzo settore.
Altre novità dell’articolo
- Gli Uffici scolastici di ambito vigilano sull’effettivo diritto allo studio degli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione e individuano un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo con le scuole e le famiglie.
- Il decreto modifica l’articolo 45 del regolamento sull’immigrazione (DPR n. 394 del 1999): i minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione vengono iscritti alla classe individuata dal collegio dei docenti con propria delibera. Viene eliminata la regola per cui l’iscrizione corrispondeva di norma all’età anagrafica e viene soppresso il riferimento alla classe immediatamente inferiore o superiore sulla base dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza.
I numeri e i punti dibattuti
La relazione illustrativa riferisce che gli studenti con cittadinanza non italiana sono passati da 827.743 nel 2019/2020 a 911.578 nel 2025/2026, circa il 10 per cento in più. Il dossier segnala anche due questioni da chiarire: il comma sull’inserimento in corso d’anno sembra riguardare tutti gli alunni e non solo quelli con i requisiti del tetto, e la norma non distingue gli stranieri cittadini di Paesi dell’Unione europea, che nel 2024/2025 erano il 18,2 per cento degli studenti stranieri (169.500 su 931.323): se soddisfano gli altri requisiti rientrerebbero nel calcolo del 30 per cento.
Poiché si tratta di un decreto-legge, i dettagli possono cambiare in sede di conversione: aggiorneremo l’articolo se succede.