Il comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 modifica due punti del decreto legislativo n. 59 del 2017, quello che disciplina la formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della secondaria. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 ma deve essere convertito in legge: il testo può cambiare.
Accesso permanente ai percorsi di formazione iniziale
La lettera a) toglie dall’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 59/2017 le parole «Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale». Come spiega il dossier del Servizio Studi, l’effetto è rendere permanente l’accesso a quei percorsi, per la classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito. Prima la possibilità valeva solo per i primi tre cicli.
Le categorie di docenti già previste dalla norma, riportate dal dossier, sono:
- chi ha svolto servizio presso scuole statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si sceglie di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti; l’anno si valuta intero se il servizio è durato almeno 180 giorni oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
- chi ha sostenuto la prova della procedura concorsuale straordinaria per i ruoli della secondaria di primo e secondo grado su posto comune, di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 73/2021;
- i titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
Concorso per insegnanti tecnico-pratici: requisiti al 2028
La lettera b) modifica l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 59/2017 e sposta dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine dal quale si applicano i nuovi requisiti di accesso al concorso per insegnante tecnico-pratico (ITP). I requisiti previsti a regime dall’articolo 5, comma 2, sono quindi richiesti per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2027.
Quali sono i requisiti a regime? Il dossier indica: la laurea triennale, oppure il diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o un titolo equipollente o equiparato, oppure il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Fino alla nuova scadenza continua a valere il regime transitorio, che consente l’accesso con i diplomi individuati dalla tabella B allegata al DPR 19 del 2016, come modificata dal decreto ministeriale 259 del 2017.
La relazione illustrativa motiva il rinvio con l’istruttoria necessaria per individuare la corrispondenza dei titoli universitari e AFAM con le specifiche classi di concorso tecnico-pratiche e il raccordo con i diplomi degli ITS Academy.
Poiché si tratta di un decreto-legge, le norme possono cambiare in sede di conversione: aggiorneremo l’articolo se succede.