Vai al contenuto

Concorsi

Come si diventa docente di ruolo alle medie e alle superiori: 60 CFU, concorso e anno di prova (D.Lgs 59/2017)

Il D.Lgs 59/2017 vigente: percorso abilitante da almeno 60 CFU con tirocinio, concorso nazionale su base regionale con tre prove, graduatorie biennali e anno di prova per l'immissione in ruolo.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 24 ottobre 2026

Una sala antica con banchi di legno
Immagine illustrativa Foto: Luca Spinelli Cesena · origine · CC BY-SA 4.0

Il percorso per diventare docente di ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado è disegnato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nel testo oggi vigente su Normattiva (modificato più volte, tra l’altro in attuazione del PNRR). Ecco il quadro, limitato a quanto scritto nel testo.

Le tre tappe

Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale di non meno di 60 crediti formativi (CFU/CFA);
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. un periodo di prova in servizio di un anno con test finale e valutazione conclusiva.

Il percorso abilitante (articoli 2-bis e 2-ter)

  • Si frequenta presso università o istituzioni AFAM (centri anche aggregati), a frequenza obbligatoria. È svolto in presenza o, solo per le attività diverse da tirocinio e laboratorio, anche in modalità telematica per non oltre il 20 per cento del totale.
  • I 60 CFU comprendono almeno 10 CFU di area pedagogica e un tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU; per ogni CFU di tirocinio la presenza in classe non può essere inferiore a 12 ore. I tirocini non sono retribuiti.
  • Vi si accede, di norma, con laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente); possono accedere anche gli iscritti a questi corsi, e per i corsi a ciclo unico serve l’acquisizione di 180 CFU. I CFU per l’insegnamento si conseguono in modalità aggiuntiva rispetto al corso di studi.
  • Il percorso si conclude con una prova finale, comprendente una prova scritta (un’analisi critica del tirocinio) e una lezione simulata. L’abilitazione ha durata illimitata e non dà diritto al ruolo fuori dalle procedure concorsuali.
  • Chi è già abilitato su un’altra classe o grado, o ha la specializzazione sul sostegno, può abilitarsi in altre classi di concorso con 30 CFU. Lo stesso numero di crediti vale per chi ha svolto almeno tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso, nei cinque anni precedenti, e per chi ha sostenuto la prova della procedura straordinaria del decreto-legge 73/2021.

Il concorso (articoli 3, 5, 6 e 7)

  • È indetto con decreto ministeriale, su base regionale (o interregionale se i posti sono pochi), con cadenza biennale. Ogni candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per primo e secondo grado e per il sostegno.
  • Requisiti per i posti comuni: laurea magistrale (o titolo AFAM di II livello, o equipollente) coerente con le classi di concorso e abilitazione specifica per la classe di concorso. Per gli insegnanti tecnico-pratici servono laurea o AFAM di I livello (o titoli equivalenti elencati) e l’abilitazione. Per il sostegno serve la specializzazione. È comunque consentita la partecipazione a chi, con il titolo di studio necessario, ha almeno tre anni scolastici di servizio nelle scuole statali (almeno uno nella classe di concorso) nei cinque anni precedenti.
  • Prove: per i posti comuni due prove scritte nazionali e una orale; per il sostegno una prova scritta nazionale e una orale. Ogni prova si supera con almeno sette decimi e il superamento è condizione per la prova successiva. La prova orale verifica anche la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 e competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione. I titoli valgono non più del 20 per cento del punteggio complessivo.
  • Graduatorie: una per ogni classe di concorso e per il sostegno in ciascuna sede, con un numero di vincitori al massimo pari ai posti messi a concorso; hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione. I vincitori scelgono la scuola, in ordine di punteggio, tra quelle con posti vacanti nella regione.

E poi

Dopo il concorso c’è l’anno di prova, di cui parliamo nella nostra guida. Per il calcolo del punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze c’è lo strumento Punteggio GPS; per la formazione incentivata introdotta di recente leggi questo articolo.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

Leggi anche

← Tutte le notizie · Altre notizie: Concorsi