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Concorsi

Anno di prova dei docenti neoassunti: 180 giorni di servizio, 120 di attività didattiche e valutazione

Cosa prevede la legge 107/2015 per il periodo di formazione e prova: giorni di servizio, tutor, valutazione del dirigente, esito negativo e secondo anno di prova non rinnovabile.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 20 ottobre 2026

Aula con sedie verdi
Immagine illustrativa Foto: MichaellaaRubio · origine · CC BY 4.0

Chi entra in ruolo come docente deve superare un periodo di formazione e di prova: il suo positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo. Le regole di base sono nei commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel testo vigente su Normattiva.

Quanti giorni servono

Il periodo di prova si supera solo se si è prestato servizio effettivamente per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche (comma 116). La legge si applica al personale docente ed educativo.

Il testo unico del 1994 (decreto legislativo 297), che la legge dichiara ancora applicabile negli articoli da 437 a 440 in quanto compatibile con i nuovi commi, aggiunge alcune regole di contorno:

  • la prova ha la durata di un anno scolastico e il servizio effettivo non può essere inferiore a 180 giorni nell’anno (art. 438, comma 1);
  • nella secondaria il periodo di prova è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra (comma 2);
  • durante la prova si deve essere impiegati sulla cattedra o sul posto per cui si è stati nominati, e la frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall’amministrazione non interrompe la prova (comma 3);
  • se non si raggiungono i 180 giorni di effettivo servizio nell’anno, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato (comma 5).

Chi valuta e come

Il docente in prova è valutato dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente tutor a cui il dirigente affida le relative funzioni (comma 117). Gli obiettivi, le modalità di valutazione del loro raggiungimento, le attività formative e i criteri di valutazione sono individuati con un decreto del Ministro dell’istruzione (comma 118).

Se la valutazione è negativa

In caso di valutazione negativa il docente è sottoposto a un secondo periodo di formazione e di prova, che non è rinnovabile (comma 119).

Per i dettagli operativi (le attività formative, il bilancio di competenze, il colloquio davanti al comitato) valgono il decreto ministeriale attuativo e le note annuali del Ministero, che non sono riportati in queste norme. Chi ha dubbi sul computo dei propri giorni può verificare con la segreteria della scuola.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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