Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 è la norma di base sulla valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione. Nel testo oggi vigente la scuola primaria ha regole proprie, diverse da quelle della scuola secondaria di primo grado: ecco cosa prevedono gli articoli 2, 3 e 4.
Giudizi sintetici dal 2024/2025
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, compreso l’insegnamento di educazione civica, è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito: i nomi dei giudizi e i livelli stanno in quell’ordinanza, che questa guida non riassume.
Nella scuola secondaria di primo grado, invece, la valutazione degli apprendimenti, compresa quella dell’esame di Stato, resta espressa con votazioni in decimi.
Prima di questa regola, a partire dal 2020/2021, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 aveva previsto per la primaria un giudizio descrittivo riferito a diversi livelli di apprendimento, con termini e modalità definiti con ordinanza ministeriale.
Chi valuta e che cosa comprende
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe e viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Partecipano alla valutazione anche:
- i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni;
- i docenti di religione cattolica e di attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di quegli insegnamenti;
- i docenti di sostegno, che partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe.
Per le attività alternative alla religione cattolica la valutazione è resa su una nota distinta, con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.
Il comportamento
Alla primaria la valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione. Nella scuola secondaria di primo grado il comportamento è invece valutato in decimi.
Ammissione alla classe successiva
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questi casi la scuola, nell’ambito della sua autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
La non ammissione è possibile solo a certe condizioni: i docenti della classe, in sede di scrutinio, devono decidere all’unanimità, solo in casi eccezionali e con una specifica motivazione.
Le rilevazioni INVALSI
L’INVALSI svolge rilevazioni nazionali sugli apprendimenti in italiano, matematica e inglese nelle classi seconda e quinta della scuola primaria; la rilevazione di inglese si fa solo nella classe quinta. Servono a far crescere l’autovalutazione delle scuole e il miglioramento dell’azione didattica, e per le scuole costituiscono attività ordinarie d’istituto. Per l’inglese l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Per orientarsi
Per sapere come si chiamano i giudizi sintetici adottati nella tua scuola e come sono descritti i livelli, il riferimento è l’ordinanza ministeriale e il documento di valutazione che la scuola consegna alle famiglie. Il testo del decreto si può leggere su Normattiva.