Alla fine della scuola secondaria di primo grado si sostiene l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. L’ammissione, secondo il testo vigente del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è la regola; la non ammissione è l’eccezione e viene deliberata dal consiglio di classe. Ecco le condizioni.
La regola: si è ammessi
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e dai casi che seguono.
Quando può esserci la non ammissione
- Livelli di apprendimento. Se un alunno ha acquisito solo in parte, o non ha acquisito, i livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame. È una facoltà del consiglio, non un automatismo.
- Comportamento. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
- Frequenza. Per la validità dell’anno scolastico serve la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. La scuola può stabilire, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe per casi eccezionali e documentati, purché la frequenza fornisca elementi sufficienti per valutare. Se non è possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe verbalizza la non validità dell’anno e delibera di conseguenza la non ammissione. Puoi calcolare il margine di assenze con lo strumento dedicato.
- Prove INVALSI. La partecipazione alle prove nazionali INVALSI, che si svolgono entro il mese di aprile, è un requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. Per chi è assente per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva.
Quando i risultati indicano carenze, la scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Il voto di ammissione
Il voto di ammissione all’esame è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. Insieme alla media delle prove d’esame concorre alla votazione finale: il calcolo è spiegato e si può provare nello strumento sul voto della terza media.
Religione cattolica e attività alternative
Nelle deliberazioni di non ammissione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per chi se ne avvale, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751. Per le attività alternative, se il voto è determinante, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
Assenze all’esame
Per gli alunni assenti a una o più prove per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame. Per i candidati privatisti, l’esito dell’esame tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
Da ricordare
La decisione sul singolo alunno spetta al consiglio di classe: per il tuo caso chiedi alla scuola. Per la validità dell’anno scolastico il consiglio opera nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. Questa guida riassume il testo del decreto e non sostituisce le indicazioni annuali del Ministero.