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Esami e valutazione

Come si valuta a scuola: i principi del D.Lgs 62/2017, la valutazione collegiale e il rapporto con le famiglie

Art. 1 del D.Lgs 62/2017: la valutazione ha finalità formativa, criteri decisi dal collegio dei docenti, comunicazione trasparente con le famiglie e certificazione delle competenze.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 26 ottobre 2026

Una penna nera su sfondo rosso
Immagine illustrativa Foto: Bommi Dharrshini OKC · origine · CC BY-SA 4.0

Come devono valutare le scuole? I principi stanno nell’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, nel testo vigente su Normattiva, che riassumiamo insieme alle regole di base dell’articolo 2 sul primo ciclo.

Gli scopi della valutazione (articolo 1)

  • La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento di alunni e studenti, ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione.
  • È coerente con l’offerta formativa della scuola e con la personalizzazione dei percorsi; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
  • La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti d’istituto sono i riferimenti essenziali.
  • Ogni scuola può promuovere e valorizzare i comportamenti positivi degli alunni e coinvolgere attivamente genitori e studenti.
  • Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le scuole adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti sulla valutazione del percorso.
  • La scuola certifica le competenze progressivamente acquisite, anche per favorire l’orientamento.
  • Le scuole partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento.
  • I minori con cittadinanza non italiana hanno diritto all’istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Nel primo ciclo (articolo 2)

  • La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe; partecipano anche i docenti che svolgono insegnamenti per gruppi di alunni e i docenti di religione cattolica o di attività alternative per chi se ne avvale. È integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
  • Le scuole attivano strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
  • La valutazione del comportamento è espressa, nella primaria, con un giudizio sintetico e, nella secondaria di primo grado, in decimi.
  • I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; se più docenti di sostegno si alternano sullo stesso alunno, la valutazione è espressa congiuntamente.
  • Le attività alternative alla religione cattolica sono valutate con una nota distinta con giudizio sintetico.

Per i giudizi nella primaria leggi la guida alla pagella; per calcolare la media dei voti c’è lo strumento Media voti pagella.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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