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Normativa

PEI e ore di sostegno: cosa cambia con il decreto-legge 170/2026

Il PEI definisce con motivazione le ore di sostegno, nuovi termini con scadenza al 15 ottobre, continuità delle ore tra un anno e l'altro e GLO anche con componenti assenti.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 16 ottobre 2026

Matite colorate in legno
Immagine illustrativa: matite colorate. Foto: Pinakpani · origine · CC BY-SA 4.0

L’articolo 1 del decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026 modifica la disciplina del Piano educativo individualizzato (PEI) e delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026, ma il Parlamento deve convertirlo in legge e può cambiarlo. Qui si leggono le modifiche una per una, con i chiarimenti del dossier del Servizio Studi di Camera e Senato.

1. Le ore di sostegno le «definisce» il PEI

Prima il PEI conteneva la proposta del numero di ore di sostegno alla classe. Il decreto sopprime quel riferimento e aggiunge una nuova lettera d-bis all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2017: il PEI definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. Il dossier osserva che la definizione delle ore, e non più la semplice proposta, è ora in una previsione autonoma accompagnata da un obbligo di motivazione.

2. I tempi di redazione

Il testo precedente prevedeva un PEI provvisorio entro giugno e definitivo, di norma, non oltre ottobre. Ora i casi sono due:

  • nuova iscrizione o nuova certificazione: PEI provvisorio entro giugno e definitivo entro e non oltre il 15 ottobre;
  • alunni già inseriti in un percorso di supporto e già iscritti nella stessa scuola: PEI definitivo entro giugno, con aggiornamenti, correttivi e integrazioni possibili entro le prime due settimane di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo più avanti se cambiano le condizioni di funzionamento della persona.

La relazione illustrativa spiega l’obiettivo: dare più certezza e più anticipo ai tempi di definizione delle ore di sostegno, che finora erano decise in via definitiva in una fase avanzata rispetto all’inizio delle lezioni, e distinguere chi è già inserito nei percorsi inclusivi da chi è nuovo.

3. Continuità delle ore

Nel passaggio da un anno di corso al successivo, ferma restando l’assegnazione dell’organico, si valuta in via prioritaria il mantenimento del numero di ore di sostegno dell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove condizioni della persona. Nel passaggio tra gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, e in presenza di nuove condizioni della persona o di condizioni di contesto diverse, il PEI è aggiornato anche per definire le ore di sostegno.

Il dossier segnala un punto da chiarire: la norma dice che l’aggiornamento delle ore avviene «limitatamente a tale passaggio», e non è chiaro se questo valga solo per il passaggio tra gradi di istruzione o anche per le altre circostanze elencate. Il Servizio Studi suggerisce di valutare l’opportunità di chiarirlo.

4. Gli uffici scolastici regionali «attribuiscono»

All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2017 la parola «assegna» è sostituita da «attribuisce»: l’ufficio scolastico regionale attribuisce le risorse per i posti di sostegno nell’ambito dell’organico dell’autonomia. Secondo la relazione tecnica, la modifica serve a far sì che l’amministrazione assicuri l’effettiva attribuzione delle risorse richieste, ricorrendo se necessario anche ai posti in deroga.

5. Il GLO può approvare il PEI anche con una componente assente

Una nuova norma nella legge n. 104 del 1992 stabilisce che il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, quando la mancata partecipazione non consentirebbe di rispettare i termini di adozione.

Il GLO, ricorda il dossier, comprende il team dei docenti contitolari o il consiglio di classe, l’insegnante di sostegno, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale e le figure professionali specifiche interne ed esterne; lo convoca il dirigente scolastico.

Il contesto

La relazione tecnica riferisce che nell’anno scolastico 2024/2025 gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado sono quasi 377 mila, circa 18 mila in più rispetto all’anno precedente, con un aumento del 5 per cento. Rappresentano il 4,8 per cento degli iscritti, quota quasi raddoppiata in dieci anni. Secondo l’ISTAT, l’aumento è legato a più fattori, tra cui maggiore attenzione nella diagnosi e nella certificazione, più richieste di assistenza da parte delle famiglie e maggiore sensibilità del sistema scolastico verso l’inclusione.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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