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Normativa

Organico dell'autonomia: posti comuni, sostegno e potenziamento e come si ripartiscono tra le regioni

Cos'è l'organico dell'autonomia della legge 107/2015: posti comuni, sostegno e potenziamento, decreto annuale, riparto per classi e alunni, aree montane e contingente aggiuntivo.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 27 ottobre 2026

Una sedia in un'aula
Immagine illustrativa Foto: Dmfmichel · origine · CC BY 4.0

Quanti docenti ha una scuola e come vengono assegnati? Dal 2015 si parla di organico dell’autonomia. Lo definiscono i commi da 63 a 69 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel testo vigente su Normattiva, che riassumiamo.

Cos’è (comma 63)

Le scuole perseguono le finalità dell’offerta formativa e le funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia, costituito da:

  • posti comuni;
  • posti per il sostegno;
  • posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

Come si determina (comma 64)

L’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, con il decreto richiamato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel decreto possono essere definiti anche una previsione pluriennale per i due anni scolastici successivi e, dall’anno scolastico 2027/2028, l’eventuale distribuzione dei posti destinati ai percorsi a indirizzo musicale.

Come si ripartisce tra le regioni (comma 65)

  • Per i posti comuni si guarda al numero delle classi; per i posti del potenziamento al numero degli alunni; per il potenziamento dei posti di sostegno al numero degli alunni con disabilità.
  • Si tiene conto della presenza di aree montane o piccole isole, aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, e di aree con elevati tassi di dispersione scolastica, e del fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole.
  • Il riparto non deve pregiudicare gli obiettivi di risparmio del regolamento sulle classi (DPR 81 del 2009).
  • Il personale dell’organico dell’autonomia deve assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Ruoli regionali e ambiti (comma 66)

Il testo prevede che dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli dei docenti siano regionali, articolati in ambiti territoriali e in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto, con ambiti più piccoli della provincia definiti dagli uffici scolastici regionali (entro il 30 giugno 2016) in base alla popolazione scolastica, alla vicinanza delle scuole e alle caratteristiche del territorio. Per come funzionano oggi mobilità e assegnazioni valgono i contratti e le ordinanze successivi, non trattati qui.

Un contingente aggiuntivo (comma 69)

Per esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia, salvo i posti di sostegno in deroga, in caso di inderogabili necessità previste dal regolamento sulle classi è costituito ogni anno con decreto un ulteriore contingente di posti, non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili per mobilità o assunzioni in ruolo. Si copre con le graduatorie per i contratti a tempo determinato oppure con personale a tempo indeterminato con effetto limitato a un solo anno scolastico.

Per i numeri di alunni per classe leggi la guida sulle classi.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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