L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, la maturità, è disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ecco i requisiti previsti, nel testo vigente, dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Chi è candidato interno
Sono ammessi come candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso scuole statali e paritarie. Sono equiparati ai candidati interni gli studenti con il diploma professionale quadriennale di «Tecnico» del sistema di istruzione e formazione professionale che abbiano frequentato positivamente il corso annuale previsto dalla norma.
I requisiti di ammissione
Per essere ammessi servono, tutti insieme:
- Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto per le deroghe dall’articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. Il margine di assenze si calcola con lo strumento dedicato.
- Prove INVALSI: partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI.
- Attività di alternanza scuola-lavoro (oggi formazione scuola-lavoro) svolta secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. Le ore minime si possono confrontare con le proprie nello strumento dedicato.
- Voti: almeno sei decimi in ciascuna disciplina, o gruppo di discipline valutate con un unico voto, e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Se un voto è sotto il sei
- Una disciplina sotto il sei. In caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame.
- Comportamento pari a sei. Il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare durante il colloquio dell’esame.
- Comportamento inferiore a sei. Il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato.
Nelle deliberazioni il voto dell’insegnante di religione cattolica, per chi se ne avvale, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; per le attività alternative, se determinante, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
Ammissione anticipata
Su domanda, sono ammessi direttamente all’esame gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, e che:
- hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
- hanno riportato non meno di sette decimi in ogni disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo;
- non sono incorsi in non ammissioni alla classe successiva in quei due anni.
Le votazioni indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
Candidati esterni
Possono sostenere l’esame come candidati esterni, alle condizioni dell’articolo 14, coloro che, tra l’altro:
- compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- hanno il diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari alla durata del corso scelto, a prescindere dall’età;
- hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
La domanda si presenta all’Ufficio scolastico regionale competente, che assegna i candidati alle scuole. Chi non è in possesso della promozione all’ultima classe deve superare un esame preliminare sulle materie del piano di studi.
Dopo l’ammissione
Il punteggio finale dell’esame, in centesimi, si ricava sommando il credito scolastico e i punti delle prove: lo strumento sul voto della maturità permette di simularlo.
Questa guida riassume il testo del decreto: i casi particolari li decide il consiglio di classe e le scadenze annuali sono quelle dell’ordinanza del Ministero.