Con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026 l’INPS ha indicato come applicare il riscatto del periodo di congedo introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, la legge sulla conservazione del posto di lavoro e sui permessi retribuiti per esami e cure mediche dei lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La circolare vale per i dipendenti pubblici e privati.
Il congedo previsto dalla legge
Secondo la sintesi dell’INPS, la legge riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, con malattie oncologiche o con malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il congedo il dipendente:
- conserva il posto di lavoro;
- non ha diritto alla retribuzione;
- non può svolgere alcuna attività lavorativa.
Il congedo è compatibile con altri benefici e decorre dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo. Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il dipendente può riscattarlo versando i relativi contributi. Restano fatte salve le disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi.
Quali periodi si possono riscattare
- Possono essere riscattati i periodi di congedo non anteriori all’entrata in vigore della legge (9 agosto 2025), entro il limite di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa.
- Questi periodi non rientrano nel limite dei due anni di congedo per gravi motivi familiari (articolo 4, comma 2, legge 53/2000) né nel limite di tre anni di riscatto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 564/1996.
- Il periodo da riscattare non deve essere già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, in nessuna forma di previdenza obbligatoria.
- L’INPS adotta un’interpretazione estensiva: l’assicurato può scegliere tra il riscatto e la prosecuzione volontaria per coprire il congedo.
Documenti e domanda
- Serve la documentazione del rapporto di lavoro relativa al periodo del congedo, per esempio il provvedimento di concessione. In mancanza, l’INPS può acquisire una dichiarazione «ora per allora» del datore di lavoro, accompagnata dalla documentazione sanitaria e da elementi che provino l’assenza dal servizio.
- La domanda si presenta dal 9 agosto 2025 dall’interessato o dai suoi superstiti. Possono presentarla anche i lavoratori già cessati dal servizio e i pensionati, fermi restando gli eventuali termini di decadenza della gestione interessata.
- Si presenta alla gestione previdenziale in cui risulta accreditata la contribuzione del periodo in cui si inserisce il congedo, solo per via telematica: dal sito dell’INPS con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CNS, CIE di livello 3), dal Contact Center oppure tramite patronato e intermediari. Il percorso indicato è «Pensione e Previdenza» > «Ricongiunzioni e riscatti» > «Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa».
Quanto costa
Poiché l’istituto è nato con la legge 106/2025, i periodi sono valutati con le regole del sistema contributivo. L’onere si calcola a percentuale, applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data della domanda alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata al periodo da riscattare. L’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi lo ha sostenuto. Per termini e modalità di versamento si rinvia alla normativa generale sui riscatti della gestione interessata.
A cosa serve
L’anzianità contributiva acquisita con il riscatto è utile per il diritto a pensione e per la misura. Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione pubblica la circolare indica anche i conti contabili da usare (aspetto riservato agli uffici).