Quando un figlio si ammala, i genitori che lavorano possono astenersi dal lavoro. La regola è nell’articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Riassumiamo il testo vigente su Normattiva e quanto dice l’INPS nel messaggio n. 3267 del 14 ottobre 2026.
Cosa prevede
- Figli fino a tre anni (comma 1): entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio.
- Figli tra i tre e i quattordici anni (comma 2): ciascun genitore, alternativamente, può astenersi nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio.
- Il congedo spetta al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne ha diritto (comma 6).
Il limite dei dieci giorni e i quattordici anni
Nel testo vigente il limite di dieci giorni e l’età fino a quattordici anni sono indicati tra doppie parentesi, a segnalare una modifica del testo. L’INPS, nel messaggio 3267, spiega che il congedo per la malattia dei figli tra i tre e i quattordici anni è stato modificato a decorrere dal 1° gennaio 2026 dall’articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
Il certificato
La certificazione di malattia necessaria per fruire dei congedi viene inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o convenzionato che ha in cura il minore all’INPS, che la inoltra immediatamente al datore di lavoro e, su richiesta, all’indirizzo di posta elettronica del lavoratore.
Altre regole
- La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di congedo (comma 4).
- Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore (comma 5).
Per il personale della scuola: trenta giorni retribuiti l’anno fino ai tre anni (CCNL 2019-21)
Il contratto 2019-2021 (articolo 34, comma 4) riconosce a madri e padri, dopo il congedo di maternità o di paternità e fino ai tre anni di vita del bambino, nei casi del comma 1 dell’articolo 47, trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita con le modalità previste per i primi trenta giorni di congedo parentale (retribuzione intera, escluse le voci per straordinario e per prestazioni disagiate). Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 47 per i bambini tra i tre e i quattordici anni. Dettagli nella guida al contratto.
Il flusso mensile delle PA
Nel messaggio 3267, l’INPS indica anche come le amministrazioni pubbliche devono segnalare questi congedi nel flusso mensile UNIEMENS/ListaPosPA, dalla denuncia di dicembre 2026, e li classifica come congedi senza retribuzione ai fini di quella comunicazione (per il trattamento economico del personale scolastico valgono le regole applicate dalla scuola). Ne parliamo in un altro articolo. Per calcolare ferie e permessi di docenti e ATA c’è lo strumento Ferie, festività e permessi.