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Studenti e famiglie

Sanzioni disciplinari a scuola: allontanamento, attività di cittadinanza solidale e regole dello Statuto

Cosa prevede il testo vigente dello Statuto delle studentesse e degli studenti: chi decide le sanzioni, fino a quanti giorni di allontanamento, e le attività obbligatorie dopo il 2025.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 18 ottobre 2026

Aula storica con banchi di legno disposti a gradoni, senza persone
Immagine illustrativa: un'aula scolastica. Foto: Paul Shreeve · origine · CC BY-SA 2.0

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249) disciplina le sanzioni disciplinari nelle scuole secondarie. Il testo vigente su Normattiva riporta le modifiche più recenti, comprese quelle del DPR 8 agosto 2025, n. 134. Riassumiamo l’articolo 4, quello dedicato alla disciplina.

Principi generali

  • I regolamenti di istituto individuano i comportamenti che costituiscono mancanze disciplinari, le sanzioni, gli organi competenti e il procedimento, nel rispetto dei doveri previsti dallo Statuto.
  • I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica e al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità.
  • La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sanzionato senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.
  • Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline: influisce sul voto di comportamento.
  • Non può mai essere sanzionata, direttamente o indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  • Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate e graduali, ispirate se possibile alla riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità e delle conseguenze del comportamento.
  • Le sanzioni possono essere irrogate solo dopo aver verificato elementi circostanziati e precisi da cui risulti che l’infrazione sia stata commessa dallo studente responsabile.

Chi decide

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Quelle che comportano un allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato, sono adottate dal consiglio di istituto. Le sanzioni per le mancanze commesse durante gli esami sono irrogate dalla commissione d’esame e valgono anche per i candidati esterni.

L’allontanamento dalle lezioni

L’allontanamento può essere disposto solo per gravi o reiterate infrazioni, per non più di quindici giorni. Il testo distingue tre fasce:

  1. Fino a due giorni: il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno portato alla sanzione. Si svolgono a scuola.
  2. Da tre a quindici giorni: il consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all’orario scolastico dei giorni di allontanamento. Rientrano nel Piano triennale dell’offerta formativa e si svolgono presso strutture ospitanti con cui la scuola stipula convenzioni. Durante queste attività l’obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore si rendono disponibili tramite un avviso pubblico dell’Ufficio scolastico regionale, che approva e aggiorna ogni anno gli elenchi delle strutture idonee. Le scuole individuano le figure referenti, pagate con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal consiglio di classe nell’attribuzione del voto di comportamento; le ore svolte contano nei tre quarti dell’orario annuale necessari per la validità dell’anno scolastico, senza influire sulla valutazione delle discipline.
  3. Oltre quindici giorni: la scuola promuove, con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Se le strutture ospitanti non sono disponibili, perché prive dei requisiti o per mancanza di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale si svolgono a favore della comunità scolastica. Il consiglio di classe può far proseguire le attività anche dopo il rientro in classe, al massimo per i tre quarti dell’orario corrispondente ai giorni di allontanamento. Nei periodi fino a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra scuola, studente e genitori per preparare il rientro.

I casi più gravi

L’allontanamento superiore a quindici giorni può essere disposto anche per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, quando c’è pericolo per l’incolumità delle persone o in presenza di atti violenti o di aggressione contro il personale scolastico, le studentesse e gli studenti; la durata è commisurata alla gravità del reato o al permanere del pericolo. In caso di recidiva, di atti di violenza grave o di particolare gravità che generano elevato allarme sociale, se non sono possibili interventi di reinserimento durante l’anno, la sanzione è l’allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato oppure, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. Quando l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsigliano il rientro, lo studente può iscriversi, anche in corso d’anno, a un’altra scuola.

Come si contesta una sanzione e che cos’è il patto di corresponsabilità lo spieghiamo in un’altra guida.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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