Chi lavora o vuole lavorare come docente precario sente parlare di supplenza annuale, di supplenza «fino al termine delle attività didattiche» e di supplenza breve. La distinzione nasce dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che riassumiamo nel testo vigente su Normattiva.
I tre tipi di supplenza
- Supplenza annuale (comma 1). Copre cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e che restano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, quando non si può provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o con il personale in soprannumero, e se ai posti non è già stato assegnato personale di ruolo. Si dà «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali» per l’assunzione di docenti di ruolo.
- Supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (comma 2). Copre cattedre e posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico. Vale anche per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
- Supplenza temporanea (comma 3). Per tutti i casi diversi dai primi due: è la supplenza breve. Può essere conferita soltanto per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, e la retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva (comma 10).
Il comma 4 ribadisce che i posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso con assunzione di personale non di ruolo.
Con quali graduatorie
- Per le supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche si usano le graduatorie permanenti dell’articolo 401 del testo unico e, in subordine, dall’anno scolastico 2020/2021, le graduatorie provinciali per le supplenze (commi 6 e 6-bis).
- Le graduatorie provinciali sono distinte per posto e classe di concorso; una graduatoria provinciale specifica è destinata a chi ha la specializzazione sul sostegno.
- Chi è inserito nelle graduatorie provinciali indica, per costituire le graduatorie di istituto, fino a venti istituzioni scolastiche della provincia per ciascun posto o classe di concorso cui ha titolo (comma 6-ter).
- Per le supplenze brevi si usano le graduatorie di circolo o di istituto, con criteri improntati a semplificazione e snellimento delle procedure e dell’onere di documentazione (comma 7).
Le stesse disposizioni si applicano anche al personale ATA (comma 11).
Altri punti
- Il comma 8 attribuisce a chi è inserito nelle graduatorie permanenti la precedenza assoluta nelle supplenze temporanee nelle scuole in cui ha presentato domanda; per le scuole secondarie e artistiche la precedenza vale per le classi di concorso della graduatoria in cui si è inseriti.
- Il comma 14-bis stabilisce che i contratti a termine delle supplenze possono trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato solo con l’immissione in ruolo secondo le disposizioni vigenti.
- Una nota del testo ricorda la sentenza n. 187 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimi i commi 1 e 11 nella parte in cui autorizzavano, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato dei contratti a termine per posti vacanti e disponibili senza ragioni obiettive.
Il calcolo del punteggio nelle graduatorie provinciali è reso più semplice dal nostro strumento Punteggio GPS; le regole di dettaglio sulle date e sulle domande sono nei provvedimenti ministeriali, non nell’articolo 4.