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Docenti e precari

Supplenze dei docenti: annuali, fino al termine delle lezioni e brevi secondo la legge 124/1999

L'articolo 4 della legge 124/1999 distingue tre tipi di supplenza: annuali sui posti vacanti, temporanee fino al termine delle attività didattiche e brevi; chi le conferisce e con quali graduatorie.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 25 ottobre 2026

Pezzi di gesso colorati su un tavolo di legno
Immagine illustrativa Foto: Jeremy from Sydney, Australia · origine · CC BY 2.0

Chi lavora o vuole lavorare come docente precario sente parlare di supplenza annuale, di supplenza «fino al termine delle attività didattiche» e di supplenza breve. La distinzione nasce dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che riassumiamo nel testo vigente su Normattiva.

I tre tipi di supplenza

  1. Supplenza annuale (comma 1). Copre cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e che restano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, quando non si può provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o con il personale in soprannumero, e se ai posti non è già stato assegnato personale di ruolo. Si dà «in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali» per l’assunzione di docenti di ruolo.
  2. Supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche (comma 2). Copre cattedre e posti non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro il 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico. Vale anche per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
  3. Supplenza temporanea (comma 3). Per tutti i casi diversi dai primi due: è la supplenza breve. Può essere conferita soltanto per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, e la retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva (comma 10).

Il comma 4 ribadisce che i posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso con assunzione di personale non di ruolo.

Con quali graduatorie

  • Per le supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche si usano le graduatorie permanenti dell’articolo 401 del testo unico e, in subordine, dall’anno scolastico 2020/2021, le graduatorie provinciali per le supplenze (commi 6 e 6-bis).
  • Le graduatorie provinciali sono distinte per posto e classe di concorso; una graduatoria provinciale specifica è destinata a chi ha la specializzazione sul sostegno.
  • Chi è inserito nelle graduatorie provinciali indica, per costituire le graduatorie di istituto, fino a venti istituzioni scolastiche della provincia per ciascun posto o classe di concorso cui ha titolo (comma 6-ter).
  • Per le supplenze brevi si usano le graduatorie di circolo o di istituto, con criteri improntati a semplificazione e snellimento delle procedure e dell’onere di documentazione (comma 7).

Le stesse disposizioni si applicano anche al personale ATA (comma 11).

Altri punti

  • Il comma 8 attribuisce a chi è inserito nelle graduatorie permanenti la precedenza assoluta nelle supplenze temporanee nelle scuole in cui ha presentato domanda; per le scuole secondarie e artistiche la precedenza vale per le classi di concorso della graduatoria in cui si è inseriti.
  • Il comma 14-bis stabilisce che i contratti a termine delle supplenze possono trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato solo con l’immissione in ruolo secondo le disposizioni vigenti.
  • Una nota del testo ricorda la sentenza n. 187 del 2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimi i commi 1 e 11 nella parte in cui autorizzavano, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato dei contratti a termine per posti vacanti e disponibili senza ragioni obiettive.

Il calcolo del punteggio nelle graduatorie provinciali è reso più semplice dal nostro strumento Punteggio GPS; le regole di dettaglio sulle date e sulle domande sono nei provvedimenti ministeriali, non nell’articolo 4.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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