Docenti e ATA con un contratto a termine hanno diritti propri su ferie, malattia e permessi. Li disciplina l’articolo 35 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (sezione scuola), che riassumiamo.
Quale disciplina si applica
Al personale a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto, le disposizioni su ferie, permessi e assenze del contratto per il personale a tempo indeterminato, con le precisazioni dell’articolo. Il contratto abroga l’articolo 19 del contratto del 2007.
Ferie
Le ferie sono proporzionali al servizio prestato. Se la durata del contratto non consente di fruirne, sono liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto dell’anno.
Malattia
- Per il personale con contratto fino al 31 agosto o fino al 30 giugno: conservazione del posto per non più di nove mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno la retribuzione è intera nel primo mese, al 50% nel secondo e terzo mese; per il resto del periodo si conserva il posto senza assegni.
- Per i contratti stipulati dal dirigente scolastico (supplenze brevi) si applica l’articolo 5 del decreto-legge 463 del 1983 e comunque il diritto alla conservazione del posto per non più di 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%, nei limiti di durata del contratto.
- Per i docenti di religione cattolica con incarico annuale: nove mesi nel triennio, con la stessa retribuzione.
- Le assenze parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità.
Lutto e matrimonio
- Tre giorni di permesso retribuito per lutto per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di un componente della famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
- Quindici giorni consecutivi di permesso retribuito per il matrimonio, entro i limiti del rapporto.
- Questi permessi contano per l’anzianità a tutti gli effetti.
Permessi per motivi personali e per concorsi
- Con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno: tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari, documentati anche con autocertificazione (gli ATA possono fruirne anche ad ore).
- Con contratti di altro tipo: permessi non retribuiti fino a sei giorni per anno scolastico per quegli stessi motivi.
- Per concorsi o esami: permessi non retribuiti fino a otto giorni per anno scolastico, compresi quelli per il viaggio.
- I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità.
Congedi parentali e gravi patologie
Si applicano le norme sui congedi dell’articolo 34 (leggi la guida) e le disposizioni sulle gravi patologie dell’articolo 17, comma 9, del contratto del 2007.