Un genitore, uno studente o un lavoratore può chiedere di vedere o di avere copia di un documento detenuto da una scuola? La risposta è nella legge 7 agosto 1990, n. 241, capo V (articoli 22-25), nel testo vigente su Normattiva. Le scuole statali, essendo soggetti di diritto pubblico, rientrano tra le amministrazioni a cui si applica.
Cos’è il diritto di accesso (articolo 22)
- È il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
- Interessati sono i soggetti privati con un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
- Controinteressati sono i soggetti che dall’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza.
- Documento amministrativo è ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
- L’accesso è un principio generale dell’attività amministrativa e tutti i documenti sono accessibili, tranne quelli esclusi dall’articolo 24. Non sono accessibili le informazioni che non hanno forma di documento.
- Il diritto si può esercitare fino a quando l’amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti.
Quando l’accesso è escluso (articolo 24)
Il diritto è escluso, ad esempio, per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dalla legge, nei procedimenti tributari, per gli atti normativi e di pianificazione e, nei procedimenti selettivi, per i documenti con informazioni psicoattitudinali relative a terzi. Ogni amministrazione individua le categorie di documenti sottratte all’accesso.
Due regole importanti:
- Non sono ammissibili istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione.
- Deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Se i documenti contengono dati sensibili o giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, e con regole particolari per i dati sulla salute e sulla vita sessuale.
Come si fa la richiesta (articolo 25)
- Si esercita mediante esame e estrazione di copia. L’esame è gratuito; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le norme sul bollo e i diritti di ricerca e di visura.
- La richiesta deve essere motivata e rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi solo nei casi dell’articolo 24 e devono essere motivati.
- Decorsi 30 giorni dalla richiesta senza risposta, questa si intende respinta.
Se l’accesso viene negato
In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale. In alternativa, nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, può chiedere il riesame al difensore civico; per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato la richiesta si inoltra alla Commissione per l’accesso. Difensore civico e Commissione si pronunciano entro 30 giorni. Le controversie sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
Nota pratica
Il testo di legge è quello generale: per moduli e modalità pratiche di presentazione conviene rivolgersi alla segreteria della scuola. Quando la richiesta riguarda documenti con dati di altre persone contano i limiti sulla riservatezza descritti sopra.