Quanto deve aspettare chi presenta una domanda a un’amministrazione, scuole statali comprese, e cosa deve contenere la risposta? Le regole generali sono nella legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli da 2 a 6, nel testo vigente su Normattiva. Per il diritto di accesso ai documenti c’è un’altra guida.
L’obbligo di concludere (articolo 2)
- Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, o deve essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso. Se la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, concludono con un provvedimento espresso in forma semplificata, con una motivazione sintetica.
- Termine ordinario: se la legge o altri provvedimenti non prevedono un termine diverso, i procedimenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni.
- Termini più lunghi: fino a novanta giorni per i procedimenti individuati con decreto; solo in casi particolari fino a centottanta giorni, con l’esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza e di quelli sull’immigrazione.
- I termini decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte.
- Possono essere sospesi, per una sola volta e per non più di trenta giorni, per acquisire informazioni o certificazioni non attestate in documenti già in possesso dell’amministrazione.
- Le amministrazioni misurano e pubblicano nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto.
- Se l’amministrazione non risponde, la tutela contro il silenzio è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
La motivazione (articolo 3)
- Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli su organizzazione, pubblici concorsi e personale, deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
- La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
- Se le ragioni risultano da un altro atto richiamato, l’atto richiamato deve essere indicato e reso disponibile.
- In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Il responsabile del procedimento (articoli 4, 5 e 6)
- Ogni amministrazione individua per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale.
- Il dirigente dell’unità assegna a sé o a un dipendente la responsabilità del singolo procedimento; l’unità, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile sono comunicati ai soggetti interessati e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
- Il responsabile valuta le condizioni di ammissibilità, accerta i fatti, può chiedere dichiarazioni o la rettifica di istanze incomplete, cura comunicazioni e notificazioni e adotta il provvedimento finale o lo trasmette all’organo competente. L’organo che decide non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria se non motivando nel provvedimento finale.
Nella pratica
I termini concreti dei singoli procedimenti scolastici (iscrizioni, graduatorie, certificati) sono stabiliti da norme specifiche e dall’ordinamento delle singole amministrazioni: questa legge fissa la regola generale.