Il personale della scuola può chiedere periodi di aspettativa, cioè di assenza senza assegni con conservazione del posto, in alcune situazioni. Le regole contrattuali sono nell’articolo 18 del contratto del comparto scuola del 29 novembre 2007, richiamato come vigente dal contratto 2019-2021. Le riassumiamo.
Aspettativa per motivi di famiglia o personali
Resta regolata dagli articoli 69 e 70 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato (DPR 3 del 1957) e dalle leggi speciali che vi si richiamano; il testo dell’articolo non ne riporta le condizioni. L’aspettativa è concessa dal dirigente scolastico al personale docente e ATA. È concessa anche ai docenti di religione cattolica nei casi dell’articolo 3, commi 6 e 7, del DPR 399 del 1988 e al personale dell’articolo 19, comma 3, del contratto del 2007, limitatamente alla durata dell’incarico.
Aspettativa per studio, ricerca o dottorato
Il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’articolo 453 del testo unico sulla scuola (D.Lgs 297 del 1994).
Un anno senza assegni per «provare» un’altra strada
Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
Cosa non dice l’articolo
L’articolo 18 non indica durata massima, anzianità e conseguenze economiche dell’aspettativa per motivi di famiglia o personali: valgono le norme richiamate e la disciplina generale. Per informazioni sul proprio caso conviene rivolgersi alla segreteria. Per l’aspettativa legata all’assistenza di familiari con disabilità e ai congedi relativi leggi gli articoli sui congedi e i permessi.