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Stipendi e previdenza

Congedi dei genitori nella scuola: retribuzione intera in maternità e trenta giorni retribuiti

Art. 34 del contratto 2019-2021: intera retribuzione in maternità e paternità, primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti, trenta giorni l'anno fino ai tre anni.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 27 ottobre 2026

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Immagine illustrativa Foto: JD Hancock from Austin, TX, United States. Cropped and edited by Daniel Case prior to upload · origine · CC BY 2.0

Per docenti e ATA la legge sui congedi dei genitori (il decreto legislativo 151 del 2001) è integrata dal contratto. L’articolo 34 del contratto del comparto Istruzione e ricerca 2019-2021 (sezione scuola) stabilisce condizioni migliorative. Le riassumiamo; per le regole di legge leggi la guida su maternità e congedo parentale.

Maternità e paternità: intera retribuzione

Nel periodo di congedo di maternità e di paternità (articoli 16, 17, 27-bis e 28 del D.Lgs 151/2001) spetta l’intera retribuzione fissa mensile, insieme alle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o di ricovero e di convalescenza post-ricovero, secondo l’articolo 17, comma 8, del contratto del 2007. Il periodo è servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

Congedo parentale: i primi trenta giorni

  • Il congedo parentale per ciascun figlio (articolo 32, comma 1, del D.Lgs 151) non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità.
  • I primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, valgono per l’anzianità e sono retribuiti per intero, esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Fino ai tre anni: trenta giorni per ogni anno di età

Dopo il congedo di maternità o di paternità e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi dell’articolo 47, comma 1, del D.Lgs 151 (malattia del bambino), ai genitori sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi, di assenza retribuita con le modalità dei primi trenta giorni di congedo. Resta fermo il comma 2 dell’articolo 47 (bambini tra i tre e i quattordici anni): ne parliamo qui.

Come si calcola e come si chiede

  • Nei periodi continuativi sono compresi anche i giorni festivi che cadono all’interno; lo stesso vale se i periodi frazionati non sono intervallati dal ritorno al lavoro.
  • La domanda, con l’indicazione della durata, si presenta di norma cinque giorni prima dell’inizio, anche con raccomandata o altro strumento telematico idoneo; in caso di comprovate situazioni personali può essere presentata entro quarantotto ore dall’inizio. Vale anche per la proroga.

Mobilità

Ai lavoratori che usufruiscono degli istituti del D.Lgs 151 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, per i caregiver dell’articolo 42, con la persona con disabilità da assistere; analoga disciplina per il personale dell’articolo 21 della legge 104.

Il contratto abroga l’articolo 12 del contratto del 2007.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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Strumenti utili

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