Un dipendente pubblico con una lunga successione di contratti a termine può diventare di ruolo? E se l’amministrazione ne abusa? Lo dice l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente su Normattiva, che riassumiamo, con l’eccezione che riguarda la scuola.
La regola generale
- Per le esigenze del fabbisogno ordinario le amministrazioni pubbliche assumono esclusivamente con contratti a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste (comma 1).
- Possono stipulare contratti a tempo determinato e altre forme flessibili soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni di reclutamento (comma 2).
- Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato.
- Per combattere gli abusi, le amministrazioni redigono ogni anno un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate (commi 3 e 4).
Le conseguenze della violazione (comma 5)
- La violazione di disposizioni imperative sull’assunzione o sull’impiego non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni, ferma ogni responsabilità e sanzione.
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative.
- Nel caso di abuso nell’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, fatta salva la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo alla gravità della violazione, al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto.
- I contratti stipulati in violazione dell’articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale; i dirigenti che violano le regole rispondono a loro volta e non può essere erogata la retribuzione di risultato al dirigente responsabile di irregolarità nell’uso del lavoro flessibile (comma 5-quater).
L’eccezione per la scuola (comma 5-quinquies)
L’articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e ATA a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In altre parole, per le supplenze valgono le regole specifiche del settore, mentre resta applicabile il comma 5 su risarcimento e indennità in caso di abuso.
Per i supplenti
Le supplenze sono regolate da altre norme: ne parliamo negli articoli per i precari. Sul tema è intervenuta anche la giurisprudenza costituzionale ed europea, di cui questo articolo non si occupa.