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Docenti e precari

Scelta della sede e trasferimenti: le precedenze per persone con disabilità e per chi le assiste (legge 104)

Articoli 21 e 33 della legge 104/1992: scelta prioritaria della sede con invalidità oltre i due terzi, precedenza nei trasferimenti, sede vicina a chi si assiste, no trasferimento senza consenso.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 25 ottobre 2026

Un compasso da disegno in ottone
Immagine illustrativa Foto: Alvesgaspar · origine · CC BY-SA 3.0

Per i dipendenti pubblici, docenti e ATA compresi, la legge 104 del 1992 prevede alcune tutele sulla sede di lavoro: per la persona con disabilità (articolo 21) e per chi assiste un familiare (articolo 33, commi 5 e 6). Riassumiamo il testo vigente su Normattiva.

La persona con disabilità (articolo 21)

  • La persona con disabilità con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648 del 1950, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
  • Gli stessi soggetti hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Chi assiste una persona con disabilità grave (articolo 33, comma 5)

Il lavoratore che usufruisce dei permessi mensili del comma 3 per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità:

  • ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere;
  • non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La persona con disabilità maggiorenne (articolo 33, comma 6)

La persona maggiorenne con disabilità in situazione di gravità ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita senza il proprio consenso.

Come si collega alla scuola

Per docenti e ATA le procedure di mobilità e le assegnazioni sono regolate da contratti e ordinanze specifici, con le precedenze previste dalle intese nazionali: il testo della legge dà il principio, ma i tempi, i moduli e i punteggi non sono scritti qui. Per il calcolo del punteggio nella mobilità puoi usare lo strumento Punteggio mobilità. Sui permessi mensili dell’articolo 33, comma 3, leggi la guida.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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