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Studenti e famiglie

Formazione scuola-lavoro (ex PCTO): 90, 150 o 210 ore minime e le regole di sicurezza

Dal 2025/2026 i PCTO si chiamano formazione scuola-lavoro: ore minime per licei, tecnici e professionali, docente coordinatore e divieto di lavorazioni a elevato rischio.

A cura della Redazione di ScuolaScuola Pubblicato il Verificato sui documenti ufficiali il 16 ottobre 2026

Edificio di una scuola in una giornata di neve
Immagine illustrativa: l'edificio di una scuola. Foto: Cristina meneguzzo · origine · CC BY-SA 3.0

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), che dal 2018/2019 hanno sostituito l’alternanza scuola-lavoro, dal 2025/2026 si chiamano «formazione scuola-lavoro». La disciplina è nei commi da 784 in poi dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

Quante ore

I percorsi sono attuati per una durata complessiva (comma 784):

  • non inferiore a 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Il cambio di nome

Il comma 784-octies stabilisce che, dall’anno scolastico 2025/2026, i percorsi sono ridenominati «formazione scuola-lavoro», fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente. La vecchia denominazione, ovunque compaia, va intesa come sostituita dalla nuova.

Come devono essere progettati

La progettazione deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi. Le scuole individuano, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, un docente coordinatore di progettazione (comma 784-bis).

Sicurezza

  • Le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrano il documento di valutazione dei rischi con una sezione dedicata, che indica le misure specifiche di prevenzione, i dispositivi di protezione individuale e ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione è fornita alla scuola e allegata alla convenzione (comma 784-quater).
  • Le convenzioni tra scuole e imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa (comma 784-novies).

Monitoraggio e buone pratiche

Il Ministero definisce con decreto le modalità di monitoraggio qualitativo dei percorsi (comma 784-ter), raccoglie in un Albo le buone pratiche delle scuole (784-quinquies) e ha istituito un Osservatorio nazionale con compiti di sostegno al monitoraggio e alla valutazione (784-sexies).

Per sapere quante ore servono nel tuo indirizzo e quante ne hai già fatte c’è lo strumento Ore di formazione scuola-lavoro.

Fonti ufficiali

Questo articolo è stato scritto da ScuolaScuola a partire dai seguenti documenti ufficiali:

Le norme cambiano: per decisioni importanti fai sempre riferimento al testo ufficiale e all’ufficio competente.

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