Fino a quando si deve andare a scuola? E cosa succede se la famiglia sceglie di far studiare il figlio a casa? Le regole di base sono nell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017, nel testo vigente su Normattiva.
Dieci anni di istruzione obbligatoria
Il comma 622 stabilisce che l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Di conseguenza l’età per l’accesso al lavoro è elevata da quindici a sedici anni.
L’adempimento dell’obbligo, una volta conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo (la licenza media), deve consentire l’acquisizione dei saperi e delle competenze previsti dai curricula dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un regolamento ministeriale. Si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni (capo III del decreto legislativo 226 del 2005) e, fino alla loro messa a regime, nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; nella provincia di Bolzano l’ultimo anno dell’obbligo può essere svolto anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con forme di apprendistato.
L’istruzione parentale
Se i genitori scelgono l’istruzione parentale (o chi esercita la responsabilità genitoriale), l’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017 prevede due obblighi:
- presentare ogni anno la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza;
- far sostenere ogni anno all’alunno o alla studentessa l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, come candidato esterno, presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Quanto vale in pratica
- L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.
- Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti.
Per le modalità dell’esame di idoneità e della comunicazione (moduli, scadenze) valgono le istruzioni della scuola e degli uffici scolastici, che non sono contenute nelle norme riassunte qui. Per la frequenza richiesta durante l’anno scolastico puoi consultare lo strumento Limite assenze.